Art. 90 
 
              Divieti in materia di interventi pubblici 
 
  1. Salvo sia diversamente stabilito negli atti predisposti in  base
all'art. 7, nel bando, nell'atto di concessione o  nella  convenzione
che regolamenta l'erogazione  del  beneficio,  la  realizzazione  del
programma,   del   progetto,   dell'operazione,   dell'iniziativa   o
dell'investimento, chiunque benefici  di  un  aiuto  ai  sensi  della
presente legge non deve aver percepito e  non  puo'  percepire  altri
benefici pubblici per lo stesso intervento. 
  2. E' fatto divieto di: 
    a) rilasciare dichiarazioni mendaci riguardo alla sussistenza  di
uno o piu' presupposti o requisiti richiesti per fruire dei  benefici
previsti dalla presente legge; 
    b)  omettere  di  comunicare,  entro  trenta   giorni   dal   suo
verificarsi,  la  sopravvenuta  perdita  di  uno  o  piu'   requisiti
richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge; 
    c) rifiutare di esibire la documentazione richiesta nel corso  di
realizzazione  o  a  conclusione   del   programma,   del   progetto,
dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento realizzati con i
benefici previsti dalla presente legge; 
    d) violare il divieto di cumulo di benefici pubblici concessi  in
base alla presente legge con  altri  di  qualsiasi  genere  e  natura
concessi o percepiti per lo stesso programma,  progetto,  operazione,
iniziativa o  investimento,  in  base  a  norme  europee,  statali  e
regionali o a provvedimenti di enti o di istituzioni pubbliche; 
    e) impedire lo svolgimento dei controlli necessari ai fini  della
verifica delle condizioni richieste per accedere ai benefici o per la
verifica della attuazione degli interventi, anche durante le relative
fasi di realizzazione; 
    f) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione,  il  divieto
di alienazione o cessione a qualsiasi titolo, dei beni  realizzati  o
acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge
prima dello scadere del termine stabilito dagli atti  predisposti  in
base  all'art.  7,  dal  bando,  dall'atto  di  concessione  o  dalla
convenzione  che   regolamenta   l'erogazione   del   beneficio,   la
realizzazione   del   programma,   del   progetto,   dell'operazione,
dell'iniziativa o dell'investimento; 
    g) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione,  il  vincolo
di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati  con
il concorso dei benefici previsti dalla presente legge,  prima  dello
scadere  del  termine  prescritto  dagli  atti  predisposti  in  base
all'art. 7, dal bando, dall'atto di concessione o  dalla  convenzione
che regolamenta l'erogazione  del  beneficio,  la  realizzazione  del
programma,   del   progetto,   dell'operazione,   dell'iniziativa   o
dell'investimento; 
    h) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione,  il  divieto
di trasferimento fuori dal  territorio  regionale  dei  beni  al  cui
acquisto  o  alla  cui  realizzazione  abbiano  concorso  i  benefici
previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa  o
dell'impianto produttivo cui tali beni accedono; 
    i) non adempiere agli obblighi o violare i  divieti,  diversi  da
quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h),  imposti
negli atti predisposti in base all'art. 7  dal  bando,  dall'atto  di
concessione o dalla  convenzione  che  regolamenta  l'erogazione  del
beneficio,   la   realizzazione   del   programma,   del    progetto,
dell'operazione,  dell'iniziativa  o  dell'investimento  ammesso   al
beneficio ed inerenti la tempistica e le modalita' di  realizzazione,
di fruizione e di gestione  dell'iniziativa,  dell'investimento,  del
programma o progetto.