Art. 90 Divieti in materia di interventi pubblici 1. Salvo sia diversamente stabilito negli atti predisposti in base all'art. 7, nel bando, nell'atto di concessione o nella convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento, chiunque benefici di un aiuto ai sensi della presente legge non deve aver percepito e non puo' percepire altri benefici pubblici per lo stesso intervento. 2. E' fatto divieto di: a) rilasciare dichiarazioni mendaci riguardo alla sussistenza di uno o piu' presupposti o requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge; b) omettere di comunicare, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la sopravvenuta perdita di uno o piu' requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge; c) rifiutare di esibire la documentazione richiesta nel corso di realizzazione o a conclusione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento realizzati con i benefici previsti dalla presente legge; d) violare il divieto di cumulo di benefici pubblici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso programma, progetto, operazione, iniziativa o investimento, in base a norme europee, statali e regionali o a provvedimenti di enti o di istituzioni pubbliche; e) impedire lo svolgimento dei controlli necessari ai fini della verifica delle condizioni richieste per accedere ai benefici o per la verifica della attuazione degli interventi, anche durante le relative fasi di realizzazione; f) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il divieto di alienazione o cessione a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge prima dello scadere del termine stabilito dagli atti predisposti in base all'art. 7, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento; g) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti predisposti in base all'art. 7, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento; h) violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il divieto di trasferimento fuori dal territorio regionale dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono; i) non adempiere agli obblighi o violare i divieti, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), imposti negli atti predisposti in base all'art. 7 dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica e le modalita' di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.