Art. 91 Sanzioni in materia di interventi pubblici 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 90, e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'aiuto concesso. 2. A seguito dell'accertamento della violazione di una o piu' delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e' disposta la sospensione dell'aiuto. 3. A seguito dell'irrogazione definitiva della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di una o piu' delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e' sempre disposta la revoca dell'aiuto ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.