Art. 91 
 
             Sanzioni in materia di interventi pubblici 
 
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 90,  e'  soggetto
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in  misura
compresa fra  un  trentesimo  ed  un  terzo  dell'importo  dell'aiuto
concesso. 
  2. A seguito dell'accertamento della violazione di una o piu' delle
disposizioni di cui all'art. 90, comma 2, lettere a), b), c), d), e),
f) e g), e' disposta la sospensione dell'aiuto. 
  3.   A   seguito   dell'irrogazione   definitiva   della   sanzione
amministrativa pecuniaria per la  violazione  di  una  o  piu'  delle
disposizioni di cui all'art. 90, comma 2, lettere a), b), c), d), e),
f) e g), e' sempre disposta la revoca dell'aiuto ed il recupero delle
somme erogate, maggiorate degli interessi legali.