Art. 93 
 
                  Sanzioni in materia fitosanitaria 
 
  1. La violazione  dell'obbligo  di  estirpazione  entro  i  termini
fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria
e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
di euro 0,3 per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga
alla disposizione di cui all'art. 89, comma 4, la sanzione pecuniaria
non puo' essere inferiore a euro 1.500,00 e su tale somma,  ai  sensi
dell'art. 16 della legge n. 689/1981, e' calcolata la misura  ridotta
pari alla sua terza parte. 
  2.  La  violazione  dell'obbligo   di   esecuzione   delle   misure
fitosanitarie prescritte, dei  trattamenti  fitoiatrici  obbligatori,
della distruzione dei  vegetali  e  dei  prodotti  vegetali  ritenuti
contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi  o  dei
loro vettori, nonche' dei materiali di imballaggio, dei recipienti  e
di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi
ai vegetali o  dei  loro  vettori,  entro  i  termini  fissati  dalla
struttura regionale di cui al comma 1,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  400,00  ad  euro
2.400,00. 
  3. Gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la violazione  delle
prescrizioni di cui all'art. 92,  comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
possono disporre l'esecuzione  coattiva  delle  misure  fitosanitarie
previste all'art. 92, comma 1, lettere b) e d), ponendo a carico  del
trasgressore le relative spese. 
  4. Le spese di cui al  comma  3  sono  riscosse  secondo  le  norme
vigenti in materia di riscossione coattiva  delle  entrate  dell'ente
procedente con nota spesa  notificata  all'obbligato,  assegnando  un
congruo termine per il pagamento. 
  5. A seguito dell'accertamento della violazione delle  prescrizioni
di cui ai commi 1 e 2 e' sempre disposta a carico del trasgressore la
sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico  in
ambito agricolo e  di  sviluppo  rurale  fino  all'adempimento  delle
prescrizioni. 
  6. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo e' affidata
alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria  e  agli
altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale.