Art. 95 
 
                  Sanzioni in materia vitivinicola 
 
  1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
    a) euro 300,00 per ettaro  o  frazione  di  ettaro  nel  caso  di
violazione dei termini di cui all'art. 94, comma 6; 
    b) euro 150,00 per ettaro  o  frazione  di  ettaro  nel  caso  di
violazione dei termini di cui  all'art.  94,  comma  3,  fatta  salva
l'applicazione dell'art. 69, comma 8, della legge 238/2016. 
  2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) e' ridotta ad un terzo
qualora il ritardo non superi i sessanta giorni ed  e'  aumentata  di
euro 50,00 per ettaro o frazione di ettaro per ogni anno di ritardo. 
  3. In deroga all'art. 89, comma 4, le sanzioni di cui  al  comma  1
non si applicano qualora dalla  quantificazione  risulti  un  importo
inferiore ad euro 100,00.