Art. 95 Sanzioni in materia vitivinicola 1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) euro 300,00 per ettaro o frazione di ettaro nel caso di violazione dei termini di cui all'art. 94, comma 6; b) euro 150,00 per ettaro o frazione di ettaro nel caso di violazione dei termini di cui all'art. 94, comma 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 69, comma 8, della legge 238/2016. 2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) e' ridotta ad un terzo qualora il ritardo non superi i sessanta giorni ed e' aumentata di euro 50,00 per ettaro o frazione di ettaro per ogni anno di ritardo. 3. In deroga all'art. 89, comma 4, le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano qualora dalla quantificazione risulti un importo inferiore ad euro 100,00.