Art. 97 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
                      in materia di apicoltura 
 
  1. Alla Regione, alla Citta' metropolitana di Torino, ai comuni  ed
ai servizi veterinari delle ASL spettano  le  funzioni  di  vigilanza
sull'osservanza  delle  norme  e  degli  obblighi   in   materia   di
apicoltura. 
  2. E' fatto obbligo agli apicoltori di consentire  l'accesso  nelle
proprie  aziende  agli  addetti  ai   controlli   e   di   permettere
l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attivita'
apistica. 
  3. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli
alveari  possono   essere   presentate   alla   struttura   regionale
competente, la quale decide in merito. 
  4. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
    a) da euro 200,00 ad euro 1.200,00  nel  caso  di  violazione  al
disposto di cui all'art. 96, commi 2, 7, 9, 10 e 11; 
    b) da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00,  nonche'  l'esclusione  dai
benefici previsti dalla normativa europea  e  statale,  nel  caso  di
violazione al disposto di cui all'art. 96, comma 4; 
    c) da euro 516,00 ad euro 2.582,00  nel  caso  di  violazione  al
disposto di cui all'art. 96, comma 5; 
    d) da euro 258,00 ad euro 1.291,00  nel  caso  di  violazione  al
disposto di cui all'art. 96, comma 6; 
    e) da euro 150,00 ad  euro  900,00  nel  caso  di  violazione  al
disposto di cui all'art. 96, comma 8.