Art. 97 Vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura 1. Alla Regione, alla Citta' metropolitana di Torino, ai comuni ed ai servizi veterinari delle ASL spettano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme e degli obblighi in materia di apicoltura. 2. E' fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti ai controlli e di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attivita' apistica. 3. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari possono essere presentate alla struttura regionale competente, la quale decide in merito. 4. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'art. 96, commi 2, 7, 9, 10 e 11; b) da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00, nonche' l'esclusione dai benefici previsti dalla normativa europea e statale, nel caso di violazione al disposto di cui all'art. 96, comma 4; c) da euro 516,00 ad euro 2.582,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'art. 96, comma 5; d) da euro 258,00 ad euro 1.291,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'art. 96, comma 6; e) da euro 150,00 ad euro 900,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'art. 96, comma 8.