Art. 99 
 
              Sanzioni in materia di multifunzionalita' 
 
  1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 98, comma 1,
lettera a) e' soggetto al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 
  2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 98, comma 1,
lettere b), c), d), ed e) e' soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00. 
  3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 98, comma 1,
lettera f), in materia di esposizione al pubblico  della  provenienza
dei  prodotti  alimentari  utilizzati,  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00. 
  4. Chiunque contravviene al divieto di cui all'art.  98,  comma  2,
lettera a) e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 
  5. Chiunque contravviene al divieto di cui all'art.  98,  comma  2,
lettera b) e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 10.000,00 ad euro 20.000,00. 
  6. In caso di  reiterata  violazione  delle  disposizioni  previste
nell'art. 98,  il  comune  procede  alla  sospensione  dell'attivita'
nonche' all'eventuale cessazione ai sensi dell'art. 23. 
  7.  Qualora  le  strutture  regionali  competenti  in  materia   di
agricoltura  accertino  e  comunichino  al  comune   territorialmente
competente il venir meno di uno o piu' requisiti  in  base  ai  quali
l'azienda ha intrapreso  l'esercizio  dell'attivita'  di  agricoltura
sociale, il comune entro dieci giorni dal ricevimento della  relativa
comunicazione da parte delle strutture regionali,  fissa  un  termine
non superiore a sei mesi entro il quale i requisiti  mancanti  devono
essere ripristinati.