Art. 99 Sanzioni in materia di multifunzionalita' 1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 98, comma 1, lettera a) e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 98, comma 1, lettere b), c), d), ed e) e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00. 3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 98, comma 1, lettera f), in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00. 4. Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 98, comma 2, lettera a) e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 5. Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 98, comma 2, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00. 6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'art. 98, il comune procede alla sospensione dell'attivita' nonche' all'eventuale cessazione ai sensi dell'art. 23. 7. Qualora le strutture regionali competenti in materia di agricoltura accertino e comunichino al comune territorialmente competente il venir meno di uno o piu' requisiti in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'attivita' di agricoltura sociale, il comune entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte delle strutture regionali, fissa un termine non superiore a sei mesi entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati.