Art. 3 Pagamenti per la prestazione professionale effettuata 1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di notorieta' del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale. 2. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione di notorieta' costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione e' richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.