Art. 3 
 
        Pagamenti per la prestazione professionale effettuata 
 
  1.   L'amministrazione,   al   momento   del   rilascio   dell'atto
autorizzativo o della ricezione di  istanze  ad  intervento  diretto,
acquisisce   la   dichiarazione   sostitutiva   di   notorieta'   del
professionista o dei professionisti sottoscrittori delle  prestazioni
professionali, redatta nelle forme di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, attestante l'avvenuto  pagamento  delle
spettanze professionali con l'indicazione degli estremi del  relativo
documento fiscale. 
  2.  La  mancata  presentazione  della  suddetta  dichiarazione   di
notorieta' costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter
amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La  documentazione  e'
richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.