Art. 4 
 
Pagamenti per la prestazione  professionale  effettuata  su  incarico
della pubblica amministrazione, di enti  pubblici  o  di  societa'  a
                 prevalente partecipazione pubblica 
 
  1. Per  le  prestazioni  professionali  svolte  su  incarico  della
pubblica amministrazione, di enti pubblici o di societa' a prevalente
partecipazione    pubblica,    la    chiusura     delle     procedure
tecnico-amministrative e'  subordinata  all'approvazione  degli  atti
relativi al  pagamento  delle  spettanze  del  professionista  o  dei
professionisti incaricati.