Art. 4 Pagamenti per la prestazione professionale effettuata su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di societa' a prevalente partecipazione pubblica 1. Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di societa' a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative e' subordinata all'approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.