(Pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della   Regione   Basilicata
        - Supplemento Ordinario - n. 52 del 4 dicembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione  Basilicata,  nel   quadro   delle   politiche   di
multifunzionalita' e sostenibilita' delle produzioni agricole  e  nel
rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove
e favorisce il ripristino della coltivazione della canapa industriale
(Cannabis sativa  L.)  sul  territorio  regionale  quale  coltura  da
reddito per i diversi impieghi  dei  suoi  derivati,  nonche'  specie
vegetale in grado di ridurre  l'impatto  ambientale  in  agricoltura,
recuperare  le  terre  incolte,  disincentivare   l'abbandono   delle
coltivazioni,  sostenere  il   recupero   produttivo,   il   ricambio
generazionale in agricoltura e  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'
agricola giovanile. 
  2. La presente legge si applica alle coltivazioni di  canapa  delle
varieta' ammesse iscritte nel catalogo comune  delle  varieta'  delle
specie di piante agricole previste  dalla  direttiva  2002/53/CE  del
Consiglio del 13 giugno  2002,  relativa  al  catalogo  comune  delle
varieta' delle specie di piante  agricole,  le  quali  non  rientrano
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309
(testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei
relativi stati di tossicodipendenza). 
  3. La presente legge contiene disposizioni anche  per  favorire  lo
sviluppo, su  base  territoriale,  di  filiere  produttive  integrate
riguardanti i prodotti realizzabili attraverso la coltivazione  della
canapa per uso alimentare, industriale e ambientale. 
  4. La Regione riconosce il valore della canapa  anche  per  il  suo
ruolo  strategico  nella  bonifica  dei  terreni,  nel  contrasto  al
dissesto idrogeologico, nella  fitodepurazione  dei  siti  inquinati,
nella bioedilizia e nella bioingegneria. 
  5. La Regione favorisce i processi volti alla creazione di  filiere
produttive complete sulla canapa industriale e all'implementazione di
reti tra i soggetti in  grado  di  erogare  servizi  di  supporto  al
settore.