Art. 2 
 
                   Istituzione marchio di qualita' 
 
  1. La Regione Basilicata istituisce apposito  marchio  di  qualita'
per promuovere, sensibilizzare e incentivare le azioni  dirette  alla
coltivazione della Cannabis sativa L. 
  2. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualita',  la
Regione attiva le procedure per la stipula di  un  protocollo  con  i
soggetti che attuano gli interventi previsti  dalla  presente  legge,
contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualita'.