Art. 2 Istituzione marchio di qualita' 1. La Regione Basilicata istituisce apposito marchio di qualita' per promuovere, sensibilizzare e incentivare le azioni dirette alla coltivazione della Cannabis sativa L. 2. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualita', la Regione attiva le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti che attuano gli interventi previsti dalla presente legge, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualita'.