Art. 7 Clausola valutativa e altre iniziative di promozione 1. Il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare, la relazione dovra' contenere almeno le informazioni sui marchi di qualita' rilasciati, sul numero e sulle caratteristiche dei progetti avviati con il sostegno regionale e sul numero e caratteristiche dei progetti che non hanno ottenuto il sostegno regionale e la relativa motivazione. 2. La Regione per favorire lo sviluppo del settore su tutto il territorio regionale: a) promuove attivita' di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffonde, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprieta' della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, tessile, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento; b) divulga e pubblicizza in apposita sezione del portale istituzionale, attraverso la competente struttura amministrativa, la relazione di cui al comma 1, le azioni di sostegno realizzate ed i risultati ottenuti. 3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 1.