Art. 7 
 
        Clausola valutativa e altre iniziative di promozione 
 
  1. Il consiglio regionale  esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, entro il 31
marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore
della presente legge,  e  successivamente  con  cadenza  annuale,  la
Giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sullo
stato  di  attuazione  e  sull'efficacia  della  legge   stessa.   In
particolare, la relazione dovra' contenere almeno le informazioni sui
marchi di qualita' rilasciati, sul numero e sulle caratteristiche dei
progetti  avviati  con  il  sostegno  regionale  e   sul   numero   e
caratteristiche dei progetti  che  non  hanno  ottenuto  il  sostegno
regionale e la relativa motivazione. 
  2. La Regione per favorire lo sviluppo  del  settore  su  tutto  il
territorio regionale: 
    a) promuove attivita' di  formazione  in  favore  di  coloro  che
operano nella filiera della canapa e diffonde,  attraverso  specifici
canali informativi, la conoscenza delle proprieta' della canapa e dei
suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale,  tessile,  della
bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento; 
    b)  divulga  e  pubblicizza  in  apposita  sezione  del   portale
istituzionale, attraverso la competente struttura amministrativa,  la
relazione di cui al comma 1, le azioni di sostegno  realizzate  ed  i
risultati ottenuti. 
  3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono  tenuti  a
fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione
di cui al comma 1.