Art. 8 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Gli oneri  derivanti  dall'applicazione  della  presente  legge,
quantificati  in  un  importo  non  superiore  a  euro  5.000,00  per
l'esercizio 2018 e non superiore a euro 40.000,00 per ciascuno  degli
esercizi 2019 e 2020, trovano copertura sul «Fondo speciale per oneri
di natura corrente derivanti da provvedimenti  legislativi  regionali
che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio» di
cui alla Missione 20 Programma 03  Capitolo  67150  del  bilancio  di
previsione 2018/2020 della Regione Basilicata. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato di ulteriori
risorse rivenienti dalla programmazione del PSR Basilicata 2014-2020,
da ulteriori disponibilita'  finanziarie  che  dovessero  realizzarsi
sulla programmazione del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020
e dalle eventuali risorse  allo  scopo  destinate  alla  Regione  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi
dell'art. 6 della legge n. 242/2016 o da  altre  istituzioni  o  enti
pubblici e privati.