Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. I comuni ricadenti sui  tratti  di  costa  Jonica  e  Tirrenica,
provvedono, entro il  30  novembre  di  ogni  anno,  ad  individuare,
secondo il prevalente criterio della maggiore fruizione  balneare,  i
tratti di spiaggia del proprio territorio da adibire alla balneazione
libera e ritenuti idonei a tale scopo secondo le disposizioni emanate
dalla  Capitaneria  di  porto  «Guardia  costiera»  e  nel   rispetto
dell'ordinanza regionale sulla «disciplina dell'uso delle  spiagge  e
delle zone di mare destinate alla balneazione», dandone comunicazione
al Dipartimento ambiente e territorio  -  Ufficio  demanio  marittimo
della Regione Basilicata  e  alle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera competenti.