Art. 2 Ambito di applicazione 1. I comuni ricadenti sui tratti di costa Jonica e Tirrenica, provvedono, entro il 30 novembre di ogni anno, ad individuare, secondo il prevalente criterio della maggiore fruizione balneare, i tratti di spiaggia del proprio territorio da adibire alla balneazione libera e ritenuti idonei a tale scopo secondo le disposizioni emanate dalla Capitaneria di porto «Guardia costiera» e nel rispetto dell'ordinanza regionale sulla «disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione», dandone comunicazione al Dipartimento ambiente e territorio - Ufficio demanio marittimo della Regione Basilicata e alle capitanerie di porto - Guardia costiera competenti.