Art. 3 
 
                     Organizzazione del servizio 
 
  1. Il servizio di salvataggio organizzato dalla  regione  comprende
per ogni comune costiero: 
  a) una  postazione  di  coordinamento  del  salvataggio  dove  sono
posizionati  i  mezzi  nautici   previsti   dalla   presente   legge,
coincidente con la spiaggia libera di maggiore  afflusso  cosi'  come
individuata dai comuni; 
  b) una postazione di salvataggio presidiata da un bagnino abilitato
come previsto dall'art. 5,  comma  1,  punto  c)  per  un  tratto  di
spiaggia libera non superiore a 80 metri. 
  2. Per i comuni con un tratto di costa fino a km 5 di lunghezza  le
postazioni di coordinamento e di salvataggio  sono  coincidenti;  per
gli altri comuni, considerata la piu' ampia lunghezza della costa, il
servizio  prevede  n.  2  postazioni  di  salvataggio  di   cui   una
coincidente con quella di coordinamento. 
  3. Le postazioni di salvataggio sono gestite nel rispetto di quanto
previsto dalle vigenti ordinanze emanate dalla Regione  Basilicata  e
dalle capitanerie di porto competenti. 
  4.  Le  eventuali  inadempienze  relative   verranno   sanate   dal
Dipartimento ambiente e territorio, con oneri  a  carico  dei  comuni
interessati. Il Dipartimento  ambiente  e  territorio,  entro  il  30
aprile di ogni anno, comunica alle capitanerie  di  porto  competenti
l'elenco delle spiagge libere  dotate  di  servizio  di  vigilanza  e
salvataggio, descrivendo gli elementi essenziali del servizio.