Art. 3 Organizzazione del servizio 1. Il servizio di salvataggio organizzato dalla regione comprende per ogni comune costiero: a) una postazione di coordinamento del salvataggio dove sono posizionati i mezzi nautici previsti dalla presente legge, coincidente con la spiaggia libera di maggiore afflusso cosi' come individuata dai comuni; b) una postazione di salvataggio presidiata da un bagnino abilitato come previsto dall'art. 5, comma 1, punto c) per un tratto di spiaggia libera non superiore a 80 metri. 2. Per i comuni con un tratto di costa fino a km 5 di lunghezza le postazioni di coordinamento e di salvataggio sono coincidenti; per gli altri comuni, considerata la piu' ampia lunghezza della costa, il servizio prevede n. 2 postazioni di salvataggio di cui una coincidente con quella di coordinamento. 3. Le postazioni di salvataggio sono gestite nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate dalla Regione Basilicata e dalle capitanerie di porto competenti. 4. Le eventuali inadempienze relative verranno sanate dal Dipartimento ambiente e territorio, con oneri a carico dei comuni interessati. Il Dipartimento ambiente e territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alle capitanerie di porto competenti l'elenco delle spiagge libere dotate di servizio di vigilanza e salvataggio, descrivendo gli elementi essenziali del servizio.