Art. 5 
 
                 Criteri di affidamento del servizio 
 
  1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili il Dipartimento
ambiente definisce le procedure ed i criteri per  l'erogazione  delle
contribuzioni alle spese e per la selezione  delle  associazioni  che
dichiarano di essere disponibili allo svolgimento del servizio e  che
abbiano i seguenti requisiti: 
  a) siano iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione
civile nel settore del soccorso acquatico da almeno 12 mesi; 
  b) siano  in  possesso  di  n.  1  imbarcazione  a  motore  per  il
pattugliamento ed il soccorso al diportismo per ogni 6 miglia  marine
di costa pattugliata e di n. 1 idromoto omologata per il  salvataggio
per soccorso alla balneazione per ogni 6 miglia di costa pattugliata; 
  c) che impieghino bagnini abilitati da  organizzazioni  autorizzate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla formazione ed
al rilascio del brevetto di salvataggio o titolo equipollente  e  che
abbiano   frequentato   corsi   attestanti   la    formazione    alla
sostenibilita'   ambientale   marina   rilasciata   da   associazioni
accreditate presso la Regione Basilicata. A parita' di  requisiti  il
Dipartimento  ambiente  e  territorio  valuta   l'affidabilita'   dei
soggetti del terzo settore mediante l'analisi dei relativi curriculum
e delle esperienze analoghe pregresse.