Art. 5 Criteri di affidamento del servizio 1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili il Dipartimento ambiente definisce le procedure ed i criteri per l'erogazione delle contribuzioni alle spese e per la selezione delle associazioni che dichiarano di essere disponibili allo svolgimento del servizio e che abbiano i seguenti requisiti: a) siano iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione civile nel settore del soccorso acquatico da almeno 12 mesi; b) siano in possesso di n. 1 imbarcazione a motore per il pattugliamento ed il soccorso al diportismo per ogni 6 miglia marine di costa pattugliata e di n. 1 idromoto omologata per il salvataggio per soccorso alla balneazione per ogni 6 miglia di costa pattugliata; c) che impieghino bagnini abilitati da organizzazioni autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla formazione ed al rilascio del brevetto di salvataggio o titolo equipollente e che abbiano frequentato corsi attestanti la formazione alla sostenibilita' ambientale marina rilasciata da associazioni accreditate presso la Regione Basilicata. A parita' di requisiti il Dipartimento ambiente e territorio valuta l'affidabilita' dei soggetti del terzo settore mediante l'analisi dei relativi curriculum e delle esperienze analoghe pregresse.