Art. 10 Controllo del randagismo 1. I cani vaganti, rinvenuti regolarmente microchippati ritrovati ed ospitati presso i canili comunali o convenzionati, devono essere restituiti al proprietario o detentore. 2. I cani vaganti catturati, non microchippati o non riconosciuti, sono ricoverati presso i canili comunali o convenzionati dove vengono microchippati e riconosciuti. 3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge. 4. Se non reclamati entro trenta giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad enti ed associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero. 5. Gli animali ceduti devono essere sterilizzati e microchippati prima della cessione.