Art. 10 
 
                      Controllo del randagismo 
 
  1. I cani vaganti, rinvenuti regolarmente  microchippati  ritrovati
ed ospitati presso i canili comunali o convenzionati,  devono  essere
restituiti al proprietario o detentore. 
  2. I cani vaganti catturati, non microchippati o non  riconosciuti,
sono ricoverati presso i canili comunali o convenzionati dove vengono
microchippati e riconosciuti. 
  3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al  detentore
che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge. 
  4. Se non reclamati  entro  trenta  giorni  dalla  cattura,  previo
espletamento dei controlli sanitari, i  cani  possono  essere  ceduti
gratuitamente   ai   privati   oppure   ad   enti   ed   associazioni
protezionistiche,    zoofile    ed    animaliste    che    dispongono
obbligatoriamente di un ricovero. 
  5. Gli animali ceduti devono essere  sterilizzati  e  microchippati
prima della cessione.