Art. 11 Canile sanitario 1. Il canile sanitario e' la struttura, sia pubblica che privata, ubicata nel territorio di competenza del comune che intende avvalersene, accreditata dal servizio sanitario regionale che, nel rispetto dei requisiti di localizzazione, di accessibilita', di adeguatezza dell'organizzazione del servizio e di formazione degli operatori, svolge i seguenti compiti: a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti e randagi per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti per il termine massimo di trenta giorni; b) provvede, se previsto uno spazio dedicato (gattile regolarmente autorizzato), al ricovero di gatti feriti soccorsi sul territorio; c) custodia temporanea di cani e gatti ceduti definitivamente dai responsabili degli animali al comune, previa autorizzazione del sindaco per giusta causa; d) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia dall'autorita' giudiziaria; e) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia in virtu' del provvedimento del sindaco; f) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili; g) pronto soccorso veterinario; h) sterilizzazione obbligatoria delle femmine. 2. La permanenza nel canile sanitario ha una durata massima di giorni trenta, al termine dei quali i cani vanno trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente. Tale termine temporale di osservazione viene ridotto e limitato alla degenza post-operatoria nel caso di soggetto sottoposto a sterilizzazione e idoneo alla reimmissione per compatibilita' con il territorio di provenienza. 3. Il canile sanitario e' dotato almeno dei seguenti locali: a) ambulatorio; b) locale di degenza per gli animali; c) magazzino; servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto. 4. Le spese di mantenimento dei cani e dei gatti ceduti ai sensi del comma 1, lettera c), sono a carico del cedente, salvo quanto previsto dal regolamento comunale. 5. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale di competenza provvede a verificare nel canile sanitario la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e darne il parere.