Art. 11 
 
                          Canile sanitario 
 
  1. Il canile sanitario e' la struttura, sia pubblica  che  privata,
ubicata  nel  territorio  di  competenza  del  comune   che   intende
avvalersene, accreditata dal servizio sanitario  regionale  che,  nel
rispetto dei  requisiti  di  localizzazione,  di  accessibilita',  di
adeguatezza dell'organizzazione del servizio e  di  formazione  degli
operatori, svolge i seguenti compiti: 
    a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti e  randagi  per
il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o  al  loro
affidamento ad eventuali richiedenti per il termine massimo di trenta
giorni; 
    b)  provvede,  se   previsto   uno   spazio   dedicato   (gattile
regolarmente autorizzato), al ricovero di gatti feriti  soccorsi  sul
territorio; 
    c) custodia temporanea di cani e gatti ceduti definitivamente dai
responsabili degli  animali  al  comune,  previa  autorizzazione  del
sindaco per giusta causa; 
    d)   ricovero   temporaneo   di   cani   affidati   in   custodia
dall'autorita' giudiziaria; 
    e) ricovero temporaneo di cani affidati in custodia in virtu' del
provvedimento del sindaco; 
    f)  eventuali  trattamenti   profilattici   contro   la   rabbia,
l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili; 
    g) pronto soccorso veterinario; 
    h) sterilizzazione obbligatoria delle femmine. 
  2. La permanenza nel canile sanitario  ha  una  durata  massima  di
giorni trenta, al termine dei  quali  i  cani  vanno  trasferiti  nei
rifugi  per  il  ricovero  permanente.  Tale  termine  temporale   di
osservazione viene ridotto e limitato  alla  degenza  post-operatoria
nel caso di soggetto  sottoposto  a  sterilizzazione  e  idoneo  alla
reimmissione per compatibilita' con il territorio di provenienza. 
  3. Il canile sanitario e' dotato almeno dei seguenti locali: 
    a) ambulatorio; 
    b) locale di degenza per gli animali; 
    c) magazzino; servizi igienici  e  spogliatoi  per  il  personale
addetto. 
  4. Le spese di mantenimento dei cani e dei gatti  ceduti  ai  sensi
del comma 1, lettera c), sono a  carico  del  cedente,  salvo  quanto
previsto dal regolamento comunale. 
  5.  Il  servizio  veterinario  dell'Azienda  sanitaria  locale   di
competenza provvede a verificare nel canile sanitario la  sussistenza
dei requisiti di cui al comma 1 e darne il parere.