Art. 13 
 
              Pronto soccorso ed emergenza veterinaria 
 
  1. Il servizio di primo soccorso, di pronto soccorso  ed  emergenza
veterinaria, atto alla  stabilizzazione  di  cani  e  gatti  randagi,
ritrovati feriti o gravemente ammalati, e'  assicurato  dal  servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale di competenza attraverso il
regime di  reperibilita'.  A  tale  servizio  puo'  essere  associata
l'attivita'   ambulatoriale   di   veterinari   libero-professionisti
convenzionati per accertamenti diagnostici  specifici  ed  interventi
specialistici disposti/richiesti dai servizi veterinari delle aziende
sanitarie, senza oneri aggiuntivi per la Regione.