Art. 13 Pronto soccorso ed emergenza veterinaria 1. Il servizio di primo soccorso, di pronto soccorso ed emergenza veterinaria, atto alla stabilizzazione di cani e gatti randagi, ritrovati feriti o gravemente ammalati, e' assicurato dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale di competenza attraverso il regime di reperibilita'. A tale servizio puo' essere associata l'attivita' ambulatoriale di veterinari libero-professionisti convenzionati per accertamenti diagnostici specifici ed interventi specialistici disposti/richiesti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie, senza oneri aggiuntivi per la Regione.