Art. 15 
 
                 Anagrafe degli animali da compagnia 
                            o d'affezione 
 
  1.  E'  istituita  l'anagrafe  degli   animali   da   compagnia   o
d'affezione,  di   seguito   denominata   anagrafe   degli   animali,
consistente in una banca  dati  informatizzata  degli  identificativi
elettronici, unitamente ai dati anagrafici dell'animale  e  a  quelli
del suo responsabile. 
  2. L'anagrafe degli animali contiene i dati relativi: 
    a) alle iscrizioni e agli aggiornamenti effettuati  dal  servizio
veterinario ufficiale; 
    b)  alle  iscrizioni  effettuate  dai  medici  veterinari  liberi
professionisti accreditati. 
  3. Il  responsabile  degli  animali  da  compagnia  o  d'affezione,
compreso chi  ne  fa  commercio,  e'  tenuto  ad  iscrivere  il  cane
all'anagrafe degli animali entro  sessanta  giorni  dalla  nascita  o
entro trenta giorni dall'inizio del possesso e comunque  prima  della
sua eventuale cessione, gratuita o onerosa, nonche' a comunicare  gli
eventuali  cambiamenti  di  residenza  entro  quindici   giorni   dal
verificarsi dell'evento. 
  4. In caso di cessione,  colui  che  cede  il  cane,  e'  tenuto  a
presentare denuncia di  cessione  all'anagrafe  degli  animali  entro
quindici giorni dall'evento e il nuovo proprietario e' tenuto, a  sua
volta, ad adempiere agli obblighi di cui al comma 3. 
  5. Il responsabile degli animali  da  compagnia  o  d'affezione  e'
tenuto a denunciare la morte dell'animale, entro  cinque  giorni,  al
servizio veterinario ufficiale  che  provvede  all'aggiornamento  dei
dati dell'anagrafe degli animali.