Art. 15 Anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione 1. E' istituita l'anagrafe degli animali da compagnia o d'affezione, di seguito denominata anagrafe degli animali, consistente in una banca dati informatizzata degli identificativi elettronici, unitamente ai dati anagrafici dell'animale e a quelli del suo responsabile. 2. L'anagrafe degli animali contiene i dati relativi: a) alle iscrizioni e agli aggiornamenti effettuati dal servizio veterinario ufficiale; b) alle iscrizioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti accreditati. 3. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione, compreso chi ne fa commercio, e' tenuto ad iscrivere il cane all'anagrafe degli animali entro sessanta giorni dalla nascita o entro trenta giorni dall'inizio del possesso e comunque prima della sua eventuale cessione, gratuita o onerosa, nonche' a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. 4. In caso di cessione, colui che cede il cane, e' tenuto a presentare denuncia di cessione all'anagrafe degli animali entro quindici giorni dall'evento e il nuovo proprietario e' tenuto, a sua volta, ad adempiere agli obblighi di cui al comma 3. 5. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione e' tenuto a denunciare la morte dell'animale, entro cinque giorni, al servizio veterinario ufficiale che provvede all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe degli animali.