Art. 17 Controllo delle nascite 1. Il controllo della popolazione di cani e gatti randagi avviene mediante la limitazione delle nascite presso le strutture operative territoriali a cura del servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio. 2. I proprietari e detentori di cani e gatti hanno diritto alla gratuita' degli interventi di sterilizzazione nei seguenti casi: a) situazione reddittuale e patrimoniale (ISEE) non superiore a 7.000,00 euro annui; b) titolari di pensione sociale; c) portatori di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. In ogni caso il proprietario o detentore puo' ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati. 4. Devono comunque essere sottoposti ad intervento chirurgico di sterilizzazione tutti i cani ricoverati nei canili sanitari.