Art. 17 
 
                       Controllo delle nascite 
 
  1. Il controllo della popolazione di cani e gatti  randagi  avviene
mediante la limitazione delle nascite presso le  strutture  operative
territoriali a cura del servizio veterinario della Azienda  sanitaria
locale competente per territorio. 
  2. I proprietari e detentori di cani e  gatti  hanno  diritto  alla
gratuita' degli interventi di sterilizzazione nei seguenti casi: 
    a) situazione reddittuale e patrimoniale (ISEE) non  superiore  a
7.000,00 euro annui; 
    b) titolari di pensione sociale; 
    c) portatori di handicap grave ai sensi della  legge  5  febbraio
1992, n. 104. 
  3. In ogni caso il  proprietario  o  detentore  puo'  ricorrere,  a
proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle  societa'
cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati. 
  4. Devono comunque essere sottoposti ad  intervento  chirurgico  di
sterilizzazione tutti i cani ricoverati nei canili sanitari.