Art. 18 
 
                           Cani aggressivi 
 
  1. Le  aggressioni  dei  cani,  fatta  salva  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 86  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  febbraio  1954,  n.  320   (Regolamento   di   Polizia
veterinaria),  devono  essere  segnalate  al   servizio   veterinario
ufficiale ai fini della valutazione del rischio di aggressione. 
  2. Il servizio veterinario ufficiale con specifiche  competenze  in
ambito comportamentalista,  effettuata  la  valutazione  del  cane  e
ravvisato l'elevato rischio di aggressivita', definisce le misure  di
prevenzione che  devono  essere  adottate  dal  proprietario  per  la
gestione del cane, nonche'  la  sua  partecipazione  ad  un  percorso
formativo di rieducazione comportamentale. 
  3. Il percorso formativo di rieducazione comportamentale e'  tenuto
da medici veterinari esperti in comportamento  animale  con  spese  a
carico del responsabile dell'animale. 
  4. Il  servizio  veterinario  ufficiale  deve  tenere  un  registro
ufficiale aggiornato dei cani aggressivi, anche attraverso il sistema
informatizzato dell'anagrafe degli animali, e i proprietari dei  cani
iscritti al registro hanno l'obbligo di applicare al proprio  animale
nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti  al  pubblico,  guinzaglio  e
museruola.