Art. 18 Cani aggressivi 1. Le aggressioni dei cani, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia veterinaria), devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale ai fini della valutazione del rischio di aggressione. 2. Il servizio veterinario ufficiale con specifiche competenze in ambito comportamentalista, effettuata la valutazione del cane e ravvisato l'elevato rischio di aggressivita', definisce le misure di prevenzione che devono essere adottate dal proprietario per la gestione del cane, nonche' la sua partecipazione ad un percorso formativo di rieducazione comportamentale. 3. Il percorso formativo di rieducazione comportamentale e' tenuto da medici veterinari esperti in comportamento animale con spese a carico del responsabile dell'animale. 4. Il servizio veterinario ufficiale deve tenere un registro ufficiale aggiornato dei cani aggressivi, anche attraverso il sistema informatizzato dell'anagrafe degli animali, e i proprietari dei cani iscritti al registro hanno l'obbligo di applicare al proprio animale nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, guinzaglio e museruola.