Art. 19 
 
                      Cani smarriti e rinvenuti 
 
  1. Il responsabile degli animali  da  compagnia  o  d'affezione  e'
tenuto a denunciare lo smarrimento  o  la  sottrazione  dell'animale,
entro cinque giorni, al servizio veterinario ufficiale e  alle  Forze
dell'ordine. 
  2. Il servizio  veterinario  ufficiale  provvede  a  comunicare  il
ritrovamento del cane al suo responsabile che,  entro  cinque  giorni
dal ricevimento della comunicazione, deve provvedere  al  suo  ritiro
previo pagamento di quanto previsto all'art. 34, comma 3, lettera  c)
e alle spese di mantenimento del cane presso il canile. 
  3. Coloro che rinvengono un cane  randagio,  sono  tenuti  a  darne
comunicazione  alla  competente  struttura  della  azienda  sanitaria
provinciale o alla polizia locale del territorio in cui  e'  avvenuto
il rinvenimento,  fornendo  le  indicazioni  necessarie  per  il  suo
recupero.