Art. 19 Cani smarriti e rinvenuti 1. Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione e' tenuto a denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell'animale, entro cinque giorni, al servizio veterinario ufficiale e alle Forze dell'ordine. 2. Il servizio veterinario ufficiale provvede a comunicare il ritrovamento del cane al suo responsabile che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, deve provvedere al suo ritiro previo pagamento di quanto previsto all'art. 34, comma 3, lettera c) e alle spese di mantenimento del cane presso il canile. 3. Coloro che rinvengono un cane randagio, sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura della azienda sanitaria provinciale o alla polizia locale del territorio in cui e' avvenuto il rinvenimento, fornendo le indicazioni necessarie per il suo recupero.