Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  s'intendono  per  animali  di
affezione gli animali appartenenti a specie tenute  per  compagnia  o
diporto, senza fini produttivi  o  alimentari,  compresi  quelli  che
svolgono attivita' utili all'uomo. 
  2. Ai fini della presente legge si intende: 
    a) canile/gattile sanitario: e' un  presidio  igienico  sanitario
per la: 
      sorveglianza sanitaria; 
      lotta al randagismo; 
      profilassi delle malattie a carattere epizootico e zoonosico. 
    E' una struttura destinata al ricovero temporaneo e singolo di: 
      cani morsicatori, cani  vaganti  catturati  o  rinvenuti  (cani
affidati dall'A.G. o dalla Forza pubblica); 
      gatti morsicatori, gatti che vivono  in  liberta'  catturati  o
consegnati ai fini della sterilizzazione, gatti affidati dall'A.G.  o
dalla Forza pubblica; 
      altri  animali  da  affezione  o  comunque  vaganti,  rinvenuti
incustoditi compatibilmente con le caratteristiche e la  recettivita'
della struttura; 
    b) canile/gattile rifugio: e' una struttura destinata al ricovero
di cani e gatti: 
      provenienti dal canile (ricovero) sanitario; 
      ceduti definitivamente dal proprietario; 
      affidati direttamente dall'Autorita' giudiziaria o dalla  Forza
pubblica. 
    Il  rifugio  provvede  anche  al  ricovero   di   altri   animali
compatibilmente  con  le  caratteristiche  e  la  recettivita'  della
struttura. Il rifugio  deve  essere  gestito  dai  comuni  singoli  o
associati,  direttamente  o  tramite  convenzione   con   privati   o
associazioni con diritto di  prelazione,  a  condizioni  equivalenti,
delle associazioni; 
    c) colonia fenile e' un gruppo di gatti  che  vive  in  liberta',
legato stabilmente con il territorio  e  con  l'uomo  dipendente  dal
punto di vista alimentare e  che  frequenta  abitualmente  lo  stesso
luogo; 
    d) allevamento  di  cani:  detenzione  di  cani,  anche  ai  fini
commerciali, in numero pari o superiore a cinque  fattrici  o  trenta
cuccioli per anno; 
    e) attivita' economiche con animali da compagnia  o  d'affezione:
qualsiasi attivita' di natura economica o commerciale  privata  quali
pensioni  per  animali,  canili,  negozi  di  vendita,  toilettatura,
educazione ed allevamento. 
  3. In  relazione  alla  dipendenza  dall'uomo,  si  distinguono  le
seguenti sottopopolazioni canine: 
    cane di proprieta': cane che  vive  insieme  all'uomo  e  dipende
dallo stesso che gli fornisce cibo e  rifugio.  E'  sempre  sotto  il
diretto controllo dell'uomo; 
    cane di proprieta' libero di vagare: cane di proprieta' che  vive
insieme all'uomo e dipende dallo  stesso  che  gli  fornisce  cibo  e
rifugio. Non e' sempre sotto il diretto controllo dell'uomo; 
    cane randagio: cane  senza  proprietario  che  non  vive  insieme
all'uomo anche se dipende dallo stesso  per  il  cibo.  Tali  animali
interagiscono sia con l'uomo che con altri gruppi di cani  e  possono
ricorrere alle fonti fornite dall'uomo non intenzionalmente  come  la
filiera dei rifiuti, la predazione in allevamento. Manifesta  residuo
di moduli comportamentali ancestrali; 
    cane inselvatichito: cane senza proprietario che vive allo  stato
selvatico indipendente dall'uomo per  l'alimentazione.  Vive  lontano
dagli insediamenti  urbani,  rifugge  l'uomo  come  facevano  i  loro
antenati in quanto fonte di pericolo. E' in  competizione  con  altri
predatori selvatici; 
    cane custodito in canile di proprieta' del comune: cane  randagio
custodito nel canile sanitario e/o rifugio con  spese  a  carico  del
comune; 
    cane custodito in  canile  di  proprieta'  di  privati:  cane  di
proprieta' custodito nel canile sanitario e/o  rifugio  con  spese  a
carico del privato; 
    cane custodito in canile di proprieta' di associazioni:  cane  di
proprieta' custodito nel canile sanitario e/o  rifugio  con  spese  a
carico di associazioni; 
    cane affidato: l'affido e' un atto  che  riguarda  animali  posti
sotto  sequestro  e  deve  essere  autorizzato  dalla  Procura  della
Repubblica. A differenza dell'adozione non comporta un  passaggio  di
proprieta' la quale rimane dell'indagato o del  rinviato  a  giudizio
fino al termine del procedimento penale. Solo in caso di  condanna  o
di patteggiamento cui, ai sensi della legge  n.  189/2004,  segue  la
confisca  dell'animale  o  di   altra   disposizione   dell'Autorita'
giudiziaria, l'affido potra' diventare  definitivo  e  potra'  essere
eseguito il passaggio di proprieta'. Fino a quel  momento  l'animale,
infatti,  rimane  di  proprieta'  dell'indagato  o  del  rinviato   a
giudizio, il quale pero' non ne puo' disporre; 
    cane adottato: l'adozione e' un atto ufficiale  con  «proprieta'»
di un cane e che implica  responsabilita'  sia  dal  punto  di  vista
civile che penale. Dare in adozione un cane e' pertanto una procedura
che deve  essere  accuratamente  valutata  e  seguita  sia  da  parte
dell'adottante che dell'associazione  che  cura  le  adozioni  e  dal
gestore della struttura pubblica o convenzionata. E non solo nel caso
dei cani, ma anche dei gatti  occorrono  attente  valutazioni  ed  e'
sempre  obbligatorio  proporre  in  adozione   soggetti   dotati   di
microchip; 
    cane  di  quartiere:  cane  randagio  catturato,  sterilizzato  e
reimmesso sul territorio, che vive in caseggiato, quartiere, rione  o
in altro ambito territoriale definito in  cui  singoli  o  gruppi  di
persone,  coordinate  da  un  tutore  responsabile,   dichiarino   di
accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza
e quant'altro necessario al suo  benessere  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954; 
    cane identificato: cane identificato con tatuaggio e/o  microchip
ed iscritto nella banca dati regionale. 
  4. In  relazione  alla  dipendenza  dall'uomo,  si  distinguono  le
seguenti sottopopolazioni feline: 
    gatto randagio; 
    gatto appartenente a colonia felina; 
    gatto domestico; 
    gatto domestico libero di vagare; 
    gatto inselvatichito; 
    gatto custodito in gattile di proprieta' del comune; 
    gatto custodito in gattile di proprieta' di privati; 
    gatto affidato; 
    gatto adottato.