Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge s'intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie tenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) canile/gattile sanitario: e' un presidio igienico sanitario per la: sorveglianza sanitaria; lotta al randagismo; profilassi delle malattie a carattere epizootico e zoonosico. E' una struttura destinata al ricovero temporaneo e singolo di: cani morsicatori, cani vaganti catturati o rinvenuti (cani affidati dall'A.G. o dalla Forza pubblica); gatti morsicatori, gatti che vivono in liberta' catturati o consegnati ai fini della sterilizzazione, gatti affidati dall'A.G. o dalla Forza pubblica; altri animali da affezione o comunque vaganti, rinvenuti incustoditi compatibilmente con le caratteristiche e la recettivita' della struttura; b) canile/gattile rifugio: e' una struttura destinata al ricovero di cani e gatti: provenienti dal canile (ricovero) sanitario; ceduti definitivamente dal proprietario; affidati direttamente dall'Autorita' giudiziaria o dalla Forza pubblica. Il rifugio provvede anche al ricovero di altri animali compatibilmente con le caratteristiche e la recettivita' della struttura. Il rifugio deve essere gestito dai comuni singoli o associati, direttamente o tramite convenzione con privati o associazioni con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni; c) colonia fenile e' un gruppo di gatti che vive in liberta', legato stabilmente con il territorio e con l'uomo dipendente dal punto di vista alimentare e che frequenta abitualmente lo stesso luogo; d) allevamento di cani: detenzione di cani, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno; e) attivita' economiche con animali da compagnia o d'affezione: qualsiasi attivita' di natura economica o commerciale privata quali pensioni per animali, canili, negozi di vendita, toilettatura, educazione ed allevamento. 3. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si distinguono le seguenti sottopopolazioni canine: cane di proprieta': cane che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. E' sempre sotto il diretto controllo dell'uomo; cane di proprieta' libero di vagare: cane di proprieta' che vive insieme all'uomo e dipende dallo stesso che gli fornisce cibo e rifugio. Non e' sempre sotto il diretto controllo dell'uomo; cane randagio: cane senza proprietario che non vive insieme all'uomo anche se dipende dallo stesso per il cibo. Tali animali interagiscono sia con l'uomo che con altri gruppi di cani e possono ricorrere alle fonti fornite dall'uomo non intenzionalmente come la filiera dei rifiuti, la predazione in allevamento. Manifesta residuo di moduli comportamentali ancestrali; cane inselvatichito: cane senza proprietario che vive allo stato selvatico indipendente dall'uomo per l'alimentazione. Vive lontano dagli insediamenti urbani, rifugge l'uomo come facevano i loro antenati in quanto fonte di pericolo. E' in competizione con altri predatori selvatici; cane custodito in canile di proprieta' del comune: cane randagio custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del comune; cane custodito in canile di proprieta' di privati: cane di proprieta' custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico del privato; cane custodito in canile di proprieta' di associazioni: cane di proprieta' custodito nel canile sanitario e/o rifugio con spese a carico di associazioni; cane affidato: l'affido e' un atto che riguarda animali posti sotto sequestro e deve essere autorizzato dalla Procura della Repubblica. A differenza dell'adozione non comporta un passaggio di proprieta' la quale rimane dell'indagato o del rinviato a giudizio fino al termine del procedimento penale. Solo in caso di condanna o di patteggiamento cui, ai sensi della legge n. 189/2004, segue la confisca dell'animale o di altra disposizione dell'Autorita' giudiziaria, l'affido potra' diventare definitivo e potra' essere eseguito il passaggio di proprieta'. Fino a quel momento l'animale, infatti, rimane di proprieta' dell'indagato o del rinviato a giudizio, il quale pero' non ne puo' disporre; cane adottato: l'adozione e' un atto ufficiale con «proprieta'» di un cane e che implica responsabilita' sia dal punto di vista civile che penale. Dare in adozione un cane e' pertanto una procedura che deve essere accuratamente valutata e seguita sia da parte dell'adottante che dell'associazione che cura le adozioni e dal gestore della struttura pubblica o convenzionata. E non solo nel caso dei cani, ma anche dei gatti occorrono attente valutazioni ed e' sempre obbligatorio proporre in adozione soggetti dotati di microchip; cane di quartiere: cane randagio catturato, sterilizzato e reimmesso sul territorio, che vive in caseggiato, quartiere, rione o in altro ambito territoriale definito in cui singoli o gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954; cane identificato: cane identificato con tatuaggio e/o microchip ed iscritto nella banca dati regionale. 4. In relazione alla dipendenza dall'uomo, si distinguono le seguenti sottopopolazioni feline: gatto randagio; gatto appartenente a colonia felina; gatto domestico; gatto domestico libero di vagare; gatto inselvatichito; gatto custodito in gattile di proprieta' del comune; gatto custodito in gattile di proprieta' di privati; gatto affidato; gatto adottato.