Art. 22 Misure di tutela 1. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 11 e 12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili. 2. La soppressione deve essere operata dai medici veterinari esclusivamente con metodi eutanasici e che non arrecchino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico. 3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi che indica specificamente la diagnosi ed il motivo della soppressione. 4. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 11 e 12 non possono essere: a) destinati ad alcun tipo di sperimentazione; b) recuperati con metodi che causano sofferenze. 5. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia o d'affezione non possono essere: a) addestrati, selezionati e incrociati allo scopo di esaltarne l'aggressivita'; b) sottoposti alla pratica del doping; c) sottoposti agli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell'animale quali in particolare, la recensione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda, eccetto interventi curativi certificati dal medico veterinario.