Art. 22 
 
                          Misure di tutela 
 
  1. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia  o  d'affezione
ricoverati nelle strutture di cui agli  articoli  11  e  12,  possono
essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili. 
  2. La  soppressione  deve  essere  operata  dai  medici  veterinari
esclusivamente con metodi eutanasici e che non arrecchino  sofferenza
all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico. 
  3. Ciascuna  struttura  deve  tenere  un  apposito  registro  degli
animali soppressi che indica specificamente la diagnosi ed il  motivo
della soppressione. 
  4. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 11 e
12 non possono essere: 
    a) destinati ad alcun tipo di sperimentazione; 
    b) recuperati con metodi che causano sofferenze. 
  5. I cani, i gatti e gli altri animali da compagnia  o  d'affezione
non possono essere: 
    a) addestrati, selezionati e incrociati allo scopo  di  esaltarne
l'aggressivita'; 
    b) sottoposti alla pratica del doping; 
    c) sottoposti agli interventi chirurgici destinati  a  modificare
la morfologia dell'animale quali in particolare, la recensione  delle
corde vocali, taglio delle orecchie  e  taglio  della  coda,  eccetto
interventi curativi certificati dal medico veterinario.