Art. 23 
 
                          Cessione e affido 
 
  1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11  e
12 devono essere identificati ed iscritti all'anagrafe degli animali. 
  2. I cani ed i gatti ricoverati presso le  strutture  di  cui  agli
articoli 11 e 12 di eta' non inferiore ai sessanta giorni e gli altri
animali  da   compagnia   e   d'affezione   possono   essere   ceduti
gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie  di  adeguato
trattamento o alle associazioni animaliste di cui all'art. 7. 
  3. E' vietato cedere o affidare cani o gatti, ricoverati presso  le
strutture di cui  agli  articoli  11  e  12,  a  coloro  che  abbiano
riportato condanne per maltrattamenti ad animali. 
  4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture  di
cui agli articoli 11 e 12 puo' avvenire trascorsi trenta  giorni  dal
ricovero salvo quanto previsto al comma  5,  previa  accettazione  da
parte dell'affidatario della procedura di pre e post-affido. 
  5. E' consentito l'affido temporaneo  gratuito  dei  cani  e  gatti
prima del termine di cui al comma 4, ai privati maggiorenni di cui al
comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
    a) l'affidatario non puo' affidare a sua volta l'animale  durante
il periodo di affido, senza  il  consenso  scritto  del  gestore  del
canile o del canile rifugio affidante; 
    b) l'affido temporaneo non puo' essere  consentito  a  enti  o  a
privati cittadini non residenti in Italia.