Art. 23 Cessione e affido 1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11 e 12 devono essere identificati ed iscritti all'anagrafe degli animali. 2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11 e 12 di eta' non inferiore ai sessanta giorni e gli altri animali da compagnia e d'affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni animaliste di cui all'art. 7. 3. E' vietato cedere o affidare cani o gatti, ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11 e 12, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali. 4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11 e 12 puo' avvenire trascorsi trenta giorni dal ricovero salvo quanto previsto al comma 5, previa accettazione da parte dell'affidatario della procedura di pre e post-affido. 5. E' consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani e gatti prima del termine di cui al comma 4, ai privati maggiorenni di cui al comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni: a) l'affidatario non puo' affidare a sua volta l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile o del canile rifugio affidante; b) l'affido temporaneo non puo' essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.