Art. 26 Libero accesso degli animali da affezione negli esercizi pubblici, commerciali, manifestazioni fieristiche e nei locali aperti al pubblico. 1. Gli animali d'affezione, accompagnati dal detentore, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, manifestazioni fieristiche nonche' ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale. 2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici di cui al comma 1, hanno l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. 3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito della museruola. 4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonche' dei luoghi e degli uffici aperti al pubblico puo' adottare, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie, misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco. In caso di accoglimento dell'istanza, l'esercente appone specifico avviso contenente il numero di protocollo dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza.