Art. 26 
 
Libero accesso degli animali da affezione  negli  esercizi  pubblici,
  commerciali, manifestazioni fieristiche  e  nei  locali  aperti  al
  pubblico. 
 
  1. Gli  animali  d'affezione,  accompagnati  dal  detentore,  hanno
libero  accesso  a  tutti  gli  esercizi  pubblici   e   commerciali,
manifestazioni fieristiche nonche'  ai  locali  e  uffici  aperti  al
pubblico presenti sul territorio regionale. 
  2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, luoghi e uffici
di cui al comma 1, hanno l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere
muniti della museruola. I detentori devono inoltre aver  cura  che  i
cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. 
  3. I detentori di cani devono disporre  di  strumenti  idonei  alla
rimozione delle deiezioni e  sono  tenuti  alla  immediata  rimozione
delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani  guida
e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate
alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo  di  vista  ha
diritto di farsi accompagnare dal proprio cane  guida  anche  se  non
munito della museruola. 
  4. Il responsabile degli esercizi pubblici e  commerciali,  nonche'
dei luoghi e degli uffici aperti al  pubblico  puo'  adottare,  sulla
base di concrete esigenze di  tutela  igienico-sanitaria  sussistenti
nel  caso  di   specie,   misure   limitative   all'accesso,   previa
comunicazione al  sindaco.  In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,
l'esercente  appone  specifico  avviso  contenente   il   numero   di
protocollo dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza.