Art. 29 Educazione 1. L'attivita' di educazione di animali e' sottoposta a vigilanza veterinaria permanente. 2. E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltarne l'aggressivita'. L'educazione deve essere svolta esclusivamente con metodi non violenti, senza imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale. 3. E' vietato educare animali mediante l'uso di violenze, percosse, o con costrizione fisica, in ambienti che impediscono agli stessi di manifestare comportamenti tipici della specie a cui appartengono; e' anche vietato l'uso di collari, elettrici o elettronici, con punte. 4. Gli educatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attivita' al comune ove viene praticato l'addestramento e all'Azienda sanitaria locale di riferimento.