Art. 29 
 
                             Educazione 
 
  1. L'attivita' di educazione di animali e' sottoposta  a  vigilanza
veterinaria permanente. 
  2. E'  vietata  ogni  forma  di  addestramento  teso  ad  esaltarne
l'aggressivita'. L'educazione deve essere svolta  esclusivamente  con
metodi non violenti, senza imporre all'animale comportamenti contrari
alla sua attitudine naturale. 
  3. E' vietato educare animali mediante l'uso di violenze, percosse,
o con costrizione fisica, in ambienti che impediscono agli stessi  di
manifestare comportamenti tipici della specie a cui appartengono;  e'
anche vietato l'uso di collari, elettrici o elettronici, con punte. 
  4. Gli educatori di animali a  qualunque  titolo,  professionale  o
privato, devono dare comunicazione di inizio della propria  attivita'
al comune ove viene praticato l'addestramento e all'Azienda sanitaria
locale di riferimento.