Art. 32 
 
                              Adozione 
 
  1. Regioni, province e comuni  possono  versare  la  quota  per  il
mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta ad  un  terzo,  a  privati
cittadini che  facciano  richiesta  di  adozione  per  cani  o  gatti
presenti nelle strutture pubbliche e private, obbligandoli,  al  fine
di controllare il benessere degli animali, a visite periodiche presso
i servizi veterinari della Azienda sanitaria  locale  competente  per
territorio o presso veterinari convenzionati. 
  2.  In  assenza  di  tali  controlli  o  nel  caso  di   comprovata
impossibilita' al mantenimento,  l'animale  viene  riconsegnato  alle
strutture di provenienza. 
  3. L'adozione nelle  strutture  pubbliche  e  private  deve  essere
limitata ad un numero massimo di dieci per il mantenimento di cani  e
gatti al fine di salvaguardare la massima tutela e rendere lo  stesso
adottante pienamente responsabile del benessere degli stessi animali. 
  4. E' fatto divieto di conferire fuori regione cani in strutture di
cui agli articoli 11 e 12.