Art. 32 Adozione 1. Regioni, province e comuni possono versare la quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta ad un terzo, a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture pubbliche e private, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a visite periodiche presso i servizi veterinari della Azienda sanitaria locale competente per territorio o presso veterinari convenzionati. 2. In assenza di tali controlli o nel caso di comprovata impossibilita' al mantenimento, l'animale viene riconsegnato alle strutture di provenienza. 3. L'adozione nelle strutture pubbliche e private deve essere limitata ad un numero massimo di dieci per il mantenimento di cani e gatti al fine di salvaguardare la massima tutela e rendere lo stesso adottante pienamente responsabile del benessere degli stessi animali. 4. E' fatto divieto di conferire fuori regione cani in strutture di cui agli articoli 11 e 12.