Art. 33 
 
                Programma per la tutela degli animali 
                     da compagnia o d'affezione 
 
  1. La Giunta regionale adotta il  programma  per  la  tutela  degli
animali da compagnia o d'affezione, stabilendo, in particolare: 
    a)  gli  obiettivi  da  raggiungere  in  materia  di  tutela  del
benessere  degli  animali  da  compagnia  o  d'affezione  nonche'  di
prevenzione e di controllo del randagismo; 
    b) i criteri per l'analisi del fenomeno del  randagismo  e  della
formazione delle colonie feline; 
    c) le modalita' per consentire un'uniforme raccolta e  diffusione
dei dati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lettera b); 
    d) le risorse finanziare destinate all'adozione degli  strumenti,
degli  interventi  e  delle  misure  di  protezione,   nonche'   alla
realizzazione degli interventi previsti al Capo IV; 
    e) le risorse per l'attuazione degli interventi per la tutela del
benessere  degli  animali  da  compagnia  e  d'affezione  e  per   la
prevenzione ed il controllo del randagismo; 
    f)  gli  indirizzi  per   la   realizzazione,   la   manutenzione
straordinaria e la gestione delle strutture  funzionali  alla  tutela
del  benessere  animale,  alla  prevenzione  e   al   controllo   del
randagismo; 
    g) i criteri per la programmazione della costruzione di strutture
pubbliche di cui gli articoli 11 e 12; 
    h) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia
e  dell'efficienza  degli  interventi   e   per   la   verifica   del
raggiungimento degli obiettivi; 
    i) i criteri delle iniziative di  promozione  della  cultura  del
possesso responsabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera e); 
    j) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o  di
formazione professionale di cui all'art.  3,  comma  4,  lettera  b),
della legge n. 281/1991. 
  2. La Giunta regionale, per la tutela degli animali da compagnia  o
d'affezione provvede all'attuazione del programma di cui al comma  1,
adottando, ai sensi dell'art. 34, piani operativi degli interventi.