Art. 33 Programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione 1. La Giunta regionale adotta il programma per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione, stabilendo, in particolare: a) gli obiettivi da raggiungere in materia di tutela del benessere degli animali da compagnia o d'affezione nonche' di prevenzione e di controllo del randagismo; b) i criteri per l'analisi del fenomeno del randagismo e della formazione delle colonie feline; c) le modalita' per consentire un'uniforme raccolta e diffusione dei dati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lettera b); d) le risorse finanziare destinate all'adozione degli strumenti, degli interventi e delle misure di protezione, nonche' alla realizzazione degli interventi previsti al Capo IV; e) le risorse per l'attuazione degli interventi per la tutela del benessere degli animali da compagnia e d'affezione e per la prevenzione ed il controllo del randagismo; f) gli indirizzi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e la gestione delle strutture funzionali alla tutela del benessere animale, alla prevenzione e al controllo del randagismo; g) i criteri per la programmazione della costruzione di strutture pubbliche di cui gli articoli 11 e 12; h) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi; i) i criteri delle iniziative di promozione della cultura del possesso responsabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera e); j) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281/1991. 2. La Giunta regionale, per la tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvede all'attuazione del programma di cui al comma 1, adottando, ai sensi dell'art. 34, piani operativi degli interventi.