Art. 36 
 
            Sanzioni in materia di esercizio di attivita' 
 
  1. Il canile rifugio o il  canile  sanitario  che  non  possiede  i
requisiti previsti e' soggetto alla revoca  dell'accreditamento.  Nel
caso  in  cui  la  struttura  risulti  priva  dei   locali   indicati
rispettivamente dagli articoli 11 e 12, viene disposta la sospensione
dell'attivita' per un periodo minimo di tre mesi e  massimo  di  nove
mesi. Nel caso in  cui  i  locali  non  sono  conformi  ai  requisiti
strutturali e alle caratteristiche costruttive previste,  si  applica
una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00. 
  2.  Coloro  che  effettuano  l'identificazione  dei  cani  prevista
dall'art. 16, comma 2, senza avere l'abilitazione all'esercizio della
professione di medico veterinario iscritto  all'ordine  professionale
ufficiale  e  accreditato  presso   la   Azienda   sanitaria   locale
competente, sono soggetti ad  una  sanzione  amministrativa  da  euro
500,00 a euro 3.000.00. La sanzione e' aumentata fino al  doppio  nel
caso in cui  l'identificazione  sia  effettuata  con  metodi  diversi
dall'istallazione del microchip, e fino al  triplo  se  causa  dolore
all'animale. La  sanzione  e'  aggravata  da  euro  1.500,00  a  euro
9.000,00 per chi,  al  di  fuori  dei  casi  espressamente  previsti,
sopprime l'animale ed e' aumentata sino al triplo se la  soppressione
viene procurata causando sofferenza all'animale. 
  3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da  euro  5.000,00  a
euro 10.000,00, i titolari o i legali rappresentanti delle  strutture
di cui agli  articoli  11  e  12  che  sottopongono  gli  animali  ad
attivita' di sperimentazione; la predetta sanzione e' aumentata  fino
al triplo quando, al di fuori dei casi previsti dall'art.  22,  comma
1, vengono soppressi gli animali. 
  4. Coloro che, in  violazione  delle  disposizioni  della  presente
legge, vendono animali da compagnia o d'affezione  sono  soggetti  ad
una sanzione amministrativa da euro  1.500,00  a  euro  9.000,00;  la
sanzione e' aumentata fino al doppio per chi vende cani  e  gatti  di
eta' inferiore a sessanta giorni  e  se  la  vendita  e'  rivolta  ai
privati di eta' inferiore ai diciotto anni. 
  5. Coloro che, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
in  violazione  dell'art.  28,  addestrano  animali   con   modalita'
finalizzate  ad  esaltarne  l'aggressivita'  sono  soggetti  ad   una
sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.00,.00; la sanzione
e' aumentata da euro 3.000,00 a  euro  18.000,00  se  l'addestramento
viene effettuato con violenze, percosse o  costrizione  fisica  o  in
ambienti che impediscono all'animale di manifestare  i  comportamenti
tipici della  specie  a  cui  appartiene;  la  sanzione  e'  altresi'
aumentata fino al triplo nel caso in cui vengano  utilizzati  collari
con punte, elettrici o elettronici. 
  6.  Coloro  che  effettuano  mostre,  fiere  e   spettacoli   senza
l'autorizzazione prevista dall'art. 30, comma 1, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione
e' aumentata fino al doppio nel caso in cui  il  soggetto,  fisico  o
giuridico, espone in mostre, fiere e spettacoli, cani e gatti di eta'
inferiori a quattro mesi o animali come premio o vincita di gioco.