Art. 36 Sanzioni in materia di esercizio di attivita' 1. Il canile rifugio o il canile sanitario che non possiede i requisiti previsti e' soggetto alla revoca dell'accreditamento. Nel caso in cui la struttura risulti priva dei locali indicati rispettivamente dagli articoli 11 e 12, viene disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo minimo di tre mesi e massimo di nove mesi. Nel caso in cui i locali non sono conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive previste, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00. 2. Coloro che effettuano l'identificazione dei cani prevista dall'art. 16, comma 2, senza avere l'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario iscritto all'ordine professionale ufficiale e accreditato presso la Azienda sanitaria locale competente, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000.00. La sanzione e' aumentata fino al doppio nel caso in cui l'identificazione sia effettuata con metodi diversi dall'istallazione del microchip, e fino al triplo se causa dolore all'animale. La sanzione e' aggravata da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 per chi, al di fuori dei casi espressamente previsti, sopprime l'animale ed e' aumentata sino al triplo se la soppressione viene procurata causando sofferenza all'animale. 3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture di cui agli articoli 11 e 12 che sottopongono gli animali ad attivita' di sperimentazione; la predetta sanzione e' aumentata fino al triplo quando, al di fuori dei casi previsti dall'art. 22, comma 1, vengono soppressi gli animali. 4. Coloro che, in violazione delle disposizioni della presente legge, vendono animali da compagnia o d'affezione sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione e' aumentata fino al doppio per chi vende cani e gatti di eta' inferiore a sessanta giorni e se la vendita e' rivolta ai privati di eta' inferiore ai diciotto anni. 5. Coloro che, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, in violazione dell'art. 28, addestrano animali con modalita' finalizzate ad esaltarne l'aggressivita' sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.00,.00; la sanzione e' aumentata da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 se l'addestramento viene effettuato con violenze, percosse o costrizione fisica o in ambienti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie a cui appartiene; la sanzione e' altresi' aumentata fino al triplo nel caso in cui vengano utilizzati collari con punte, elettrici o elettronici. 6. Coloro che effettuano mostre, fiere e spettacoli senza l'autorizzazione prevista dall'art. 30, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 9.000,00; la sanzione e' aumentata fino al doppio nel caso in cui il soggetto, fisico o giuridico, espone in mostre, fiere e spettacoli, cani e gatti di eta' inferiori a quattro mesi o animali come premio o vincita di gioco.