Art. 37 Indennizzo dei danni causati al patrimonio zootecnico 1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, in materia di indennizzo dei danni e delle perdite di capi dovute alle aggressioni di cani randagi, causati agli imprenditori agricoli, si applicano le disposizioni della legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 (Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita). 2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, provvede a stanziare le somme necessarie per gli indennizzi, utilizzando i proventi delle sanzioni amministrative, irrogate dagli organi di vigilanza preposti e i trasferimenti dello Stato, nel rispetto della ripartizione indicata nella legge n. 281/1991, relativa alle diverse destinazioni dei fondi nazionali trasferiti alla Regione in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.