Art. 37 
 
                    Indennizzo dei danni causati 
                      al patrimonio zootecnico 
 
  1. Al fine di tutelare il  patrimonio  zootecnico,  in  materia  di
indennizzo dei danni e delle perdite di capi dovute alle  aggressioni
di cani randagi, causati agli imprenditori agricoli, si applicano  le
disposizioni della legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 (Norme per il
risarcimento dei danni  causati  alle  produzioni  zootecniche  dalla
fauna selvatica o inselvatichita). 
  2. La Regione, per le finalita' di  cui  al  comma  1,  provvede  a
stanziare le somme  necessarie  per  gli  indennizzi,  utilizzando  i
proventi delle sanzioni  amministrative,  irrogate  dagli  organi  di
vigilanza preposti e i trasferimenti dello Stato, nel rispetto  della
ripartizione indicata nella legge n. 281/1991, relativa alle  diverse
destinazioni dei fondi nazionali trasferiti alla Regione  in  materia
di animali di affezione e prevenzione del randagismo.