Art. 38 Vigilanza e controllo 1. Alla vigilanza e al controllo in materia di tutela degli animali da compagnia o d'affezione provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, le aziende sanitarie locali, la Regione ed i comuni. 2. Per l'esercizio delle attivita' i comuni e le aziende sanitarie locali, possono avvalersi delle guardie zoofile volontarie.