Art. 38 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1. Alla vigilanza e al controllo in materia di tutela degli animali
da compagnia o d'affezione provvedono, nell'ambito  delle  rispettive
competenze, le aziende sanitarie locali, la Regione ed i comuni. 
  2. Per l'esercizio delle attivita' i comuni e le aziende  sanitarie
locali, possono avvalersi delle guardie zoofile volontarie.