Art. 7 Associazioni di volontariato animalista 1. Le associazioni di volontariato animalista, di seguito denominate associazioni animaliste, riconosciute ai sensi della legge n. 266/1991, il cui statuto indichi come finalita' la protezione degli animali e dell'ambiente, possono collaborare alla realizzazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione di cani e gatti che vivono in liberta', previo accordo con il servizio sanitario ufficiale e con i comuni, per le rispettive competenze. 2. Le associazioni di volontariato animalista di cui al comma 1 collaborano e partecipano a tutte le attivita' del canile per garantire ampia visibilita' delle attivita' di socializzazione e adozione dei soggetti ricoverati. 3. Le associazioni di volontariato animalista, regolarmente iscritte al Registro regionale, hanno priorita' nell'affidamento della gestione delle strutture di cui agli articoli 11 e 12.