Art. 7 
 
               Associazioni di volontariato animalista 
 
  1.  Le  associazioni  di  volontariato   animalista,   di   seguito
denominate associazioni animaliste, riconosciute ai sensi della legge
n. 266/1991, il cui statuto  indichi  come  finalita'  la  protezione
degli animali e dell'ambiente, possono collaborare alla realizzazione
degli interventi di educazione sanitaria e di  controllo  demografico
della popolazione di cani e gatti  che  vivono  in  liberta',  previo
accordo con il servizio sanitario ufficiale e con i  comuni,  per  le
rispettive competenze. 
  2. Le associazioni di volontariato animalista di  cui  al  comma  1
collaborano e  partecipano  a  tutte  le  attivita'  del  canile  per
garantire ampia visibilita'  delle  attivita'  di  socializzazione  e
adozione dei soggetti ricoverati. 
  3.  Le  associazioni  di  volontariato   animalista,   regolarmente
iscritte al  Registro  regionale,  hanno  priorita'  nell'affidamento
della gestione delle strutture di cui agli articoli 11 e 12.