Art. 2 Compiti della Banca del latte umano donato 1. I compiti della Banca del latte umano donato sono svolti nell'esclusivo interesse della salute dei bambini. 2. La Banca del latte umano donato rappresenta un servizio costituito al fine di selezionare, raccogliere, controllare, trattare, conservare, distribuire latte umano donato, da utilizzare per specifiche necessita' mediche assicurando il rispetto delle norma in materia e, in ogni caso, l'applicazione delle procedure e delle tecniche dettate dalla migliore scienza medica. 3. La Banca del latte umano donato distribuisce il latte materno della madre o quello di una donatrice, eventualmente arricchito, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 7 e con particolare attenzione nei confronti dei neonati prematuri o affetti da malattie dell'apparato digerente, di origine immunologica e allergica.