Art. 2 
 
             Compiti della Banca del latte umano donato 
 
  1. I compiti  della  Banca  del  latte  umano  donato  sono  svolti
nell'esclusivo interesse della salute dei bambini. 
  2.  La  Banca  del  latte  umano  donato  rappresenta  un  servizio
costituito  al  fine  di   selezionare,   raccogliere,   controllare,
trattare, conservare, distribuire latte umano donato,  da  utilizzare
per specifiche necessita' mediche assicurando il rispetto delle norma
in materia e, in ogni caso, l'applicazione delle  procedure  e  delle
tecniche dettate dalla migliore scienza medica. 
  3. La Banca del latte umano donato distribuisce  il  latte  materno
della madre o quello  di  una  donatrice,  eventualmente  arricchito,
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art.
7 e con particolare attenzione nei confronti dei neonati prematuri  o
affetti da malattie dell'apparato digerente, di origine  immunologica
e allergica.