Art. 4 Garanzie di qualita' del latte umano donato 1. La Banca del latte umano donato opera nel rispetto delle Linee di indirizzo nazionali per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, della promozione e del sostegno dell'allattamento al seno. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 7 disciplina, in particolare, a garanzia della qualita' del latte umano donato: a) i criteri di esclusione dalle donazioni; b) le procedure per la raccolta e la conservazione del latte; c) le procedure operative; d) i requisiti strutturali. 3. Il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali e' verificato dal Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata.