Art. 5 Accoglimento e identificazione delle donatrici 1. Alle donatrici del latte materno sono fornite tutte le informazioni necessarie per effettuare la donazione con consapevolezza e responsabilita'. Il consenso alla donazione del latte materno va espresso per iscritto. Le donatrici del latte materno vengono identificare nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 7. 2. La selezione delle donatrici viene eseguita in modo tale da tutelare la salute delle stesse donatrici, delle madri naturali e dei bambini riceventi. A tal fine, si tiene particolarmente conto degli stili di vita, di fattori di rischio quali l'utilizzo di droghe, alcool o tabacco, nonche' dei rischi di malattie sessualmente trasmissibili.