Art. 5 
 
           Accoglimento e identificazione delle donatrici 
 
  1.  Alle  donatrici  del  latte  materno  sono  fornite  tutte   le
informazioni   necessarie   per   effettuare   la    donazione    con
consapevolezza e responsabilita'.  Il  consenso  alla  donazione  del
latte materno va  espresso  per  iscritto.  Le  donatrici  del  latte
materno vengono identificare nelle forme e  nei  modi  stabiliti  dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 7. 
  2. La selezione delle donatrici viene  eseguita  in  modo  tale  da
tutelare la salute delle stesse donatrici, delle madri naturali e dei
bambini riceventi. A tal fine, si tiene particolarmente  conto  degli
stili di vita, di fattori di  rischio  quali  l'utilizzo  di  droghe,
alcool  o  tabacco,  nonche'  dei  rischi  di  malattie  sessualmente
trasmissibili.