Art. 2 Definizioni e attivita' 1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dirette a realizzare: a) l'inserimento socio-lavorativo, attraverso politiche attive, di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modificazioni, di lavoratori con disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, nonche' di migranti accolti nella rete SPRAR del territorio regionale; l'inserimento deve prevedere progetti e/o percorsi di integrazione socio educativa e/o lavorativa, coadiuvati da personale specializzato; b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica. 2. Le attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 della legge n. 141/2015, attivita' connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. 3. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate altresi' da cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 4. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, con le imprese sociali di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo n. 117/2017 codice del terzo settore, nonche' con i soggetti di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 328/2000, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente. Possono essere realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, le Aziende sanitarie territoriali in coerenza con la legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni e il Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunita'. 5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere realizzate, conformemente alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio.