Art. 2 
 
                       Definizioni e attivita' 
 
  1. Ai  fini  della  presente  legge,  per  agricoltura  sociale  si
intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di  cui
all'art. 2135 del codice civile, in  forma  singola  o  associata,  e
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,
dirette a realizzare: 
    a) l'inserimento socio-lavorativo, attraverso  politiche  attive,
di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991  e
successive  modificazioni,  di  lavoratori  con  disabilita'   e   di
lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 2, numeri  3)  e
4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014  e  di  minori  in  eta'  lavorativa  inseriti  in  progetti  di
riabilitazione e sostegno sociale, nonche' di migranti accolti  nella
rete SPRAR del territorio  regionale;  l'inserimento  deve  prevedere
progetti e/o percorsi di integrazione socio educativa e/o lavorativa,
coadiuvati da personale specializzato; 
    b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita'
locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura per promuovere,  accompagnare  e  realizzare  azioni
volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale
e  lavorativa,  di  ricreazione  e  di  servizi  utili  per  la  vita
quotidiana; 
    c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano  le  terapie
mediche, psicologiche e riabilitative  finalizzate  a  migliorare  le
condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e  cognitive  dei
soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e
la coltivazione delle piante; 
    d) progetti finalizzati all'educazione ambientale  e  alimentare,
alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla  diffusione  della
conoscenza del territorio  attraverso  l'organizzazione  di  fattorie
sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno  di
bambini in eta' prescolare  e  di  persone  in  difficolta'  sociale,
fisica e psichica. 
  2. Le attivita' di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del  comma  1,
esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a
quanto previsto  dall'art.  2,  comma  3  della  legge  n.  141/2015,
attivita' connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. 
  3. Le attivita' di cui al  comma  1  sono  esercitate  altresi'  da
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui
fatturato derivante dall'esercizio delle  attivita'  agricole  svolte
sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato  sia  superiore
al 30 per  cento  di  quello  complessivo,  le  medesime  cooperative
sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai  fini
della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 
  4. Le attivita'  di  cui  al  comma  1  possono  essere  svolte  in
associazione  con  le  cooperative  sociali  di  cui  alla  legge  n.
381/1991, con le imprese sociali di cui alla legge 6 giugno 2016,  n.
106, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel  registro
unico nazionale previsto dal decreto legislativo n.  117/2017  codice
del terzo settore, nonche' con i soggetti di cui all'art. 1, comma  5
della  legge  n.  328/2000,  ferme  restando  la  disciplina   e   le
agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati  in  base
alla  normativa  vigente.  Possono   essere   realizzate   anche   in
collaborazione con gli enti locali, le Aziende sanitarie territoriali
in coerenza  con  la  legge  regionale  14  febbraio  2007,  n.  4  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  il  Piano   regionale
integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunita'. 
  5. Le attivita' di  cui  al  comma  1  possono  essere  realizzate,
conformemente alla normativa nazionale  e  regionale  in  materia  di
autorizzazione e di accreditamento, in collaborazione con  i  servizi
socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio.