Art. 3 
 
               Elenco regionale delle fattorie sociali 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'integrazione   delle   attivita'   di
agricoltura  sociale  nella  programmazione  dei  servizi  sociali  e
socio-sanitari,  e'  istituito,  presso  il  Dipartimento   politiche
agricole e forestali,  l'elenco  regionale  delle  fattorie  sociali.
L'elenco e' aggiornato annualmente. 
  2. Con apposito regolamento, proposto  dal  Dipartimento  politiche
agricole e  forestali,  sentito  il  Dipartimento  politiche  per  la
persona, adottato secondo le  procedure  di  cui  all'art.  56  dello
statuto regionale, vengono fissati requisiti soggettivi ed  oggettivi
criteri, limiti, obblighi amministrativi e modalita' per l'iscrizione
nel  predetto  elenco,  per  il  riconoscimento  degli  operatori  di
agricoltura sociale e per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'art. 1, nonche' le disposizioni in materia  igienico-sanitaria  e
sanzionatorie connesse  alle  violazioni  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di agricoltura sociale.