Art. 3 Elenco regionale delle fattorie sociali 1. Al fine di favorire l'integrazione delle attivita' di agricoltura sociale nella programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, e' istituito, presso il Dipartimento politiche agricole e forestali, l'elenco regionale delle fattorie sociali. L'elenco e' aggiornato annualmente. 2. Con apposito regolamento, proposto dal Dipartimento politiche agricole e forestali, sentito il Dipartimento politiche per la persona, adottato secondo le procedure di cui all'art. 56 dello statuto regionale, vengono fissati requisiti soggettivi ed oggettivi criteri, limiti, obblighi amministrativi e modalita' per l'iscrizione nel predetto elenco, per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale e per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, nonche' le disposizioni in materia igienico-sanitaria e sanzionatorie connesse alle violazioni per lo svolgimento delle attivita' di agricoltura sociale.