Art. 5 
 
    Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale 
 
  1.  Per  le  attivita'  di  agricoltura  sociale   possono   essere
utilizzati i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali  esistenti
sul fondo alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge.  I
fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati  dagli  imprenditori
agricoli all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, mantengono,
ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  5  della  citata  legge  n.
141/2015, il riconoscimento della ruralita' a tutti gli effetti,  nel
rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. 
  2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria  attivita'  in
un fondo privo di fabbricati, le  attivita'  di  agricoltura  sociale
possono essere esercitate in fabbricati ubicati al di fuori del fondo
medesimo ed adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore.