Art. 5 Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale 1. Per le attivita' di agricoltura sociale possono essere utilizzati i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, mantengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della citata legge n. 141/2015, il riconoscimento della ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. 2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati, le attivita' di agricoltura sociale possono essere esercitate in fabbricati ubicati al di fuori del fondo medesimo ed adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore.