Art. 6 Interventi di sostegno 1. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e le Aziende sanitarie territoriali, nonche' gli enti locali che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto dell'art. 1 del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorita' per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. 2. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR), la regione promuove misure d'intervento finalizzate alla progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale anche prevedendo uno specifico «pacchetto di misure» per l'agricoltura sociale. A tale fine la regione promuove tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale. 3. La regione favorisce l'utilizzo da parte degli operatori dell'agricoltura sociale dei beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti e si adopera affinche' gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano concedere in uso agli operatori dell'agricoltura sociale i beni dei rispettivi patrimoni. 4. La Giunta regionale, per le finalita' di cui al comma 3, definisce con propri provvedimenti criteri di priorita' a favore delle fattorie sociali nell'ambito delle procedure di concessione in uso ovvero di alienazione dei beni di proprieta' regionale e dei relativi enti strumentali e dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui alla Banca della Terra istituita con legge regionale n. 36/2017, nonche' di eventuali beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia.