Art. 6 
 
                       Interventi di sostegno 
 
  1. L'Azienda regionale per il diritto allo studio  universitario  e
le Aziende  sanitarie  territoriali,  nonche'  gli  enti  locali  che
gestiscono  mense  scolastiche  possono   prevedere,   nel   rispetto
dell'art. 1 del decreto-legge n. 95/2012 convertito  dalla  legge  n.
135/2012, nelle gare concernenti i  relativi  servizi  di  fornitura,
criteri di priorita' per  l'inserimento  di  prodotti  agroalimentari
provenienti da operatori dell'agricoltura sociale. 
  2. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR),  la  regione
promuove misure d'intervento finalizzate alla progettazione integrata
territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale anche  prevedendo
uno specifico «pacchetto di misure» per l'agricoltura sociale. A tale
fine  la  regione  promuove  tavoli  regionali  e   distrettuali   di
partenariato  tra  i  soggetti  interessati  alla  realizzazione   di
programmi di agricoltura sociale. 
  3.  La  regione  favorisce  l'utilizzo  da  parte  degli  operatori
dell'agricoltura  sociale  dei  beni  del  patrimonio  regionale  nel
rispetto delle normative vigenti e  si  adopera  affinche'  gli  enti
locali ed altri soggetti pubblici e privati possano concedere in  uso
agli  operatori  dell'agricoltura  sociale  i  beni  dei   rispettivi
patrimoni. 
  4. La Giunta regionale,  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  3,
definisce con propri provvedimenti  criteri  di  priorita'  a  favore
delle fattorie sociali nell'ambito delle procedure di concessione  in
uso ovvero di alienazione dei beni  di  proprieta'  regionale  e  dei
relativi enti strumentali e dei terreni agricoli incolti, abbandonati
o  insufficientemente  coltivati  di  cui  alla  Banca  della   Terra
istituita con legge regionale n. 36/2017, nonche' di eventuali beni e
terreni  oggetto  di  confisca  in  applicazione  della  legislazione
antimafia.