Art. 7 Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale 1. Con provvedimento della Giunta regionale viene istituito presso il Dipartimento politiche agricole e forestali l'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) definizione delle linee guida per le attivita' da prevedere nei progetti di agricoltura sociale; b) monitoraggio annuale e valutazione delle attivita', al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche; c) inserimento ed integrazione dei dati e delle esperienze di agricoltura sociale con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali; d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale; e) promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla socializzazione dei progetti di agricoltura sociale. 2. L'osservatorio rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino all'insediamento del nuovo osservatorio ed e' composto da: a) un rappresentante nominato dal Dipartimento politiche agricole e forestali con funzione di presidente; b) un rappresentante nominato dal Dipartimento salute e solidarieta' sociale; c) un rappresentante nominato dal Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca; d) un rappresentante dell'Agenzia lucana per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ALSIA); e) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime; f) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, componenti il tavolo verde; g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali della cooperazione; h) un rappresentante unico designato dalle associazioni di promozione sociale iscritte all'albo regionale; i) un rappresentante unico designato dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale; j) un rappresentante designato da ciascuna delle Aziende sanitarie esperto in materia di tutela dei minori, eta' evolutiva, area disabilita', anziani, salute mentale e dipendenze; k) un rappresentante degli enti locali, designato dall'ANCI regionale; l) un rappresentante del sistema penitenziario; m) un rappresentante dell'Universita'. 3. I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente designato dal Dipartimento politiche agricole e forestali. 4. Nel corso della prima riunione l'osservatorio fissa le modalita' di funzionamento adottando apposito regolamento interno. 5. I componenti dell'osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennita' o compenso, ne' rimborso spese.