Art. 7 
 
           Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale 
 
  1. Con provvedimento della Giunta regionale viene istituito  presso
il  Dipartimento  politiche  agricole  e   forestali   l'osservatorio
regionale  sull'agricoltura  sociale,  al  quale  sono  attribuiti  i
seguenti compiti: 
    a) definizione delle linee guida per le  attivita'  da  prevedere
nei progetti di agricoltura sociale; 
    b) monitoraggio annuale e valutazione delle attivita', al fine di
facilitare la diffusione delle buone pratiche; 
    c) inserimento ed integrazione dei dati  e  delle  esperienze  di
agricoltura  sociale  con  la   rete   dei   servizi   socio-sanitari
territoriali; 
    d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla
migliore  integrazione  dell'agricoltura  sociale  con  le  politiche
regionali di sviluppo rurale; 
    e) promozione di campagne di sensibilizzazione  finalizzate  alla
conoscenza  e  alla  socializzazione  dei  progetti  di   agricoltura
sociale. 
  2. L'osservatorio rimane in carica per la durata della  legislatura
e  comunque  fino  all'insediamento  del  nuovo  osservatorio  ed  e'
composto da: 
    a) un rappresentante nominato dal Dipartimento politiche agricole
e forestali con funzione di presidente; 
    b) un  rappresentante  nominato   dal   Dipartimento   salute   e
solidarieta' sociale; 
    c) un  rappresentante  nominato  dal  Dipartimento  politiche  di
sviluppo, lavoro, formazione e ricerca; 
    d) un  rappresentante  dell'Agenzia  lucana  per  lo  sviluppo  e
l'innovazione in agricoltura (ALSIA); 
    e) due  rappresentanti  delle  reti  nazionali   di   agricoltura
sociale, designati dalle reti medesime; 
    f) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole
maggiormente rappresentative, componenti il tavolo verde; 
    g) tre rappresentanti designati  dalle  organizzazioni  regionali
della cooperazione; 
    h) un  rappresentante  unico  designato  dalle  associazioni   di
promozione sociale iscritte all'albo regionale; 
    i) un  rappresentante  unico  designato  dalle  associazioni   di
volontariato iscritte all'albo regionale; 
    j) un  rappresentante  designato  da   ciascuna   delle   Aziende
sanitarie esperto in materia di tutela dei  minori,  eta'  evolutiva,
area disabilita', anziani, salute mentale e dipendenze; 
    k) un  rappresentante  degli  enti  locali,  designato  dall'ANCI
regionale; 
    l) un rappresentante del sistema penitenziario; 
    m) un rappresentante dell'Universita'. 
  3. I compiti di  segreteria  sono  svolti  da  personale  regionale
appositamente  designato  dal  Dipartimento  politiche   agricole   e
forestali. 
  4. Nel corso della prima riunione l'osservatorio fissa le modalita'
di funzionamento adottando apposito regolamento interno. 
  5.  I  componenti  dell'osservatorio   non   hanno   diritto   alla
corresponsione di alcuna indennita' o compenso, ne' rimborso spese.