Art. 2 
 
Esercizio provvisorio degli organismi e degli enti strumentali  della
                         Regione Basilicata 
 
  1. E' autorizzato, dal 1° gennaio 2019 e non  oltre  il  30  aprile
2019, l'esercizio provvisorio del Consiglio regionale di  Basilicata,
dell'Agenzia di promozione territoriale (A.P.T.), dell'Agenzia Lucana
di sviluppo ed innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A), dell'  Azienda
regionale per il  diritto  allo  studio  universitario  (A.R.D.S.D.),
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in  Basilicata
(A.R.P.A.B.), dell'Ente parco  regionale  Gallipoli  Cognato  Piccole
Dolomiti  Lucane,  dell'Ente  parco  regionale  Chiese  Rupestri  del
Materano, dell'Ente parco naturale regionale del  Vulture,  dell'Ente
di Governo per i  rifiuti  e  le  risorse  idriche  della  Basilicata
(E.G.R.I.B.) e dell'Agenzia regionale per il lavoro e l'apprendimento
Basilicata (LAB). 
  2. Per gli organismi e gli enti di cui al  precedente  comma  1  la
gestione del  bilancio,  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  e'
consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell'allegato  4/2
al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.