Art. 2 Esercizio provvisorio degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata 1. E' autorizzato, dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 30 aprile 2019, l'esercizio provvisorio del Consiglio regionale di Basilicata, dell'Agenzia di promozione territoriale (A.P.T.), dell'Agenzia Lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (A.L.S.I.A), dell' Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.R.D.S.D.), dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Basilicata (A.R.P.A.B.), dell'Ente parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, dell'Ente parco regionale Chiese Rupestri del Materano, dell'Ente parco naturale regionale del Vulture, dell'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) e dell'Agenzia regionale per il lavoro e l'apprendimento Basilicata (LAB). 2. Per gli organismi e gli enti di cui al precedente comma 1 la gestione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, e' consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.