Art. 4 
 
              Progetti di attivita' e di investimento. 
                        Programmi pluriennali 
 
  1. Il Consorzio per lo sviluppo  delle  aree  geotermiche  (CoSviG)
S.c.r.l.  predispone  progetti  di  attivita'  e   di   investimento,
nell'interesse delle collettivita' residenti nelle aree  geotermiche,
secondo i criteri e le modalita' per la destinazione e  le  priorita'
nell'uso delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell'art. 7, commi
2, 2-bis, 2-ter e 3, della legge regionale n.  45/1997,  mediante  un
programma pluriennale di utilizzo che, in particolare, preveda di: 
    a) favorire lo sviluppo delle aree geotermiche, anche  attraverso
interventi infrastrutturali; 
    b) utilizzare dimensioni progettuali sovracomunali; 
    c) contribuire alla  formazione  e  qualificazione  per  favorire
nuova occupazione. 
  2. Il programma pluriennale di cui  al  comma  1,  nonche'  le  sue
variazioni, sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale con
propria deliberazione,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  con  il
regolamento di cui all'art. 7, comma 2-ter, della legge regionale  n.
45/1997.