Art. 4 Progetti di attivita' e di investimento. Programmi pluriennali 1. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) S.c.r.l. predispone progetti di attivita' e di investimento, nell'interesse delle collettivita' residenti nelle aree geotermiche, secondo i criteri e le modalita' per la destinazione e le priorita' nell'uso delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell'art. 7, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, della legge regionale n. 45/1997, mediante un programma pluriennale di utilizzo che, in particolare, preveda di: a) favorire lo sviluppo delle aree geotermiche, anche attraverso interventi infrastrutturali; b) utilizzare dimensioni progettuali sovracomunali; c) contribuire alla formazione e qualificazione per favorire nuova occupazione. 2. Il programma pluriennale di cui al comma 1, nonche' le sue variazioni, sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2-ter, della legge regionale n. 45/1997.