Art. 8 Regolamento di attuazione per i criteri e le modalita' di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 7, comma 2-ter, della legge regionale n. 45/1997, come modificata dalla presente legge, resta in vigore il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'art. 136 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 «Legge finanziaria per l'anno 2012»).