Art. 8 
 
Regolamento  di  attuazione  per  i  criteri  e   le   modalita'   di
  destinazione e riscossione delle risorse geotermiche 
 
  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
attuazione di cui all'art. 7, comma 2-ter, della legge  regionale  n.
45/1997, come modificata dalla presente legge,  resta  in  vigore  il
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente  della
Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 54/R (Regolamento  di  attuazione
dell'art. 136 della legge regionale 27 dicembre 2011,  n.  66  «Legge
finanziaria per l'anno 2012»).