Art. 10 Procedura di accreditamento. Modifiche all'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 1. Al comma 2 dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole «il dirigente della struttura regionale competente» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica dell'ammissibilita' della domanda,». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' inserito il seguente: «2-bis. In caso di inammissibilita' della domanda per due volte consecutive l'organismo non puo' presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilita'.». 3. Al comma 3-bis dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «per due volte» e' aggiunta la seguente parola: «consecutive». 4. Dopo il comma 4 dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'organismo formativo comunica alla competente struttura regionale le eventuali variazioni dei dati intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento. In caso di mutamenti relativi alla ragione sociale, a fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i presupposti per il passaggio dell'accreditamento al nuovo soggetto.».