Art. 10 
 
                    Procedura di accreditamento. 
            Modifiche all'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo  le  parole
«il dirigente della struttura regionale competente» sono aggiunte  le
seguenti: «, previa verifica dell'ammissibilita' della domanda,». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 e'  inserito
il seguente: 
  «2-bis. In caso di inammissibilita' della  domanda  per  due  volte
consecutive l'organismo non puo' presentare una nuova  domanda  prima
che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento  di
inammissibilita'.». 
  3. Al comma 3-bis dell'art.  74  del  d.p.g.r.  47/R/2003  dopo  le
parole «per due volte» e' aggiunta la seguente parola: «consecutive». 
  4. Dopo il comma 4 dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 e'  aggiunto
il seguente: 
  «4-bis. L'organismo formativo comunica  alla  competente  struttura
regionale   le   eventuali   variazioni    dei    dati    intervenute
successivamente al rilascio dell'accreditamento. In caso di mutamenti
relativi alla ragione sociale, a fusioni, conferimenti o cessioni  di
ramo di azienda, il dirigente della  competente  struttura  regionale
verifica, entro sessanta giorni dal ricevimento della  comunicazione,
i  presupposti  per  il  passaggio   dell'accreditamento   al   nuovo
soggetto.».