Art. 11 
 
                     Revoca dell'accreditamento. 
            Modifiche all'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 e'
sostituita dalla seguente: 
  «g) nel caso di mancato svolgimento per  due  anni  consecutivi  di
attivita' formative riconosciute o finanziate ai sensi  dell'art.  17
della legge regionale n. 32/2002, finanziate da altri fondi  pubblici
o da fondi interprofessionali;». 
  2. Dopo la lettera  m)  del  comma  1  dell'art.  75  del  d.p.g.r.
47/R/2003 e' inserita la seguente: 
  «m-bis) nel caso di violazione del rispetto degli obblighi  di  cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al  lavoro  dei
disabili);». 
  3. Dopo la lettera  o)  del  comma  1  dell'art.  75  del  d.p.g.r.
47/R/2003 sono aggiunte le seguenti: 
  «o-bis) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia  di
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
  o-ter) nel caso in cui l'organismo non mantenga il requisito di cui
all'art. 71-quinquies, comma 1, lettera b).».