Art. 11 Revoca dell'accreditamento. Modifiche all'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituita dalla seguente: «g) nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attivita' formative riconosciute o finanziate ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 32/2002, finanziate da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali;». 2. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' inserita la seguente: «m-bis) nel caso di violazione del rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);». 3. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono aggiunte le seguenti: «o-bis) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; o-ter) nel caso in cui l'organismo non mantenga il requisito di cui all'art. 71-quinquies, comma 1, lettera b).».