Art. 14 Tirocini formativi e di orientamento. Sostituzione della sezione I-bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 La sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituita dalla seguente: «Sezione I bis Tirocini non curriculari Art. 86-bis Obblighi del soggetto promotore 1. Il soggetto promotore garantisce la qualita' e l'efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare e' tenuto a: a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio; b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative; c) nominare un tutore responsabile delle attivita' didattico-organizzative fra i soggetti indicati all'art. 86-sexies, comma 1; d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilita' civile verso terzi, come previsto dall'art. 17-ter, comma 7 della legge regionale n. 32/2002; e) predispone e inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio; f) predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e la relazione finale; g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto della normativa regionale, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e modalita' attuative indicate nel piano formativo individuale del tirocinante. 2. Il soggetto promotore e' tenuto a comunicare: a) alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticita' segnalate ai sensi del comma 1, lettera g); b) alla Regione e alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile da pane del soggetto ospitante, di cui all'art. 86-quaterdecies. Art. 86-ter Requisiti e obblighi del soggetto ospitante 1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti: a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999; c) non avere effettuato licenziamenti per attivita' equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali piu' rappresentative; d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarieta', ne' contratti di solidarieta' difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali piu' rappresentative. 2. I requisiti di cui al comma I devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio. 3. Il soggetto ospitante e' tenuto a: a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai Sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresi', se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto legislativo 81/2008; b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strurnentazione e le attrezzature necessarie per l'attivita' da svolgere durante il tirocinio; c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17-ter, comma 6 della legge regionale n. 32/2002 e a trasmetterla al soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego; d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all'art. 86-quater, comma 3; e) nominare il tutore del tirocinante fra i soggetti indicati all'art. 86-septies, comma 1. 4. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante e' tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore. 5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attivita' per le quali sia necessario un periodo formativo, non puo' utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attivita', . ne' impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternita' o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione. 6. Il soggetto ospitante non puo' attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attivita' tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche. Art. 86-quater Obblighi e diritti del tirocinante 1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante e' tenuto a: a) svolgere le attivita' previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro; b) seguire le indicazioni del tutore nominato dal soggetto promotore e di quello nominato dal soggetto ospitante facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; c) rispettare le nonne in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i. prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; f) partecipare agli incontri concordati con il tutore nominato dal soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo. 2. Il tirocinante, se previsto nel progetto formativo, puo' beneficiare dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti. 3.Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per i periodi di astensione obbligatoria per maternita' o paternita', per i periodi di malattia o di impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Il diritto alla sospensione si applica inoltre per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all'interno del progetto formativo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio. 4. Il tirocinante puo' interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore. Art. 86-quinquies Importo del rimborso spese e modalita' particolari di erogazione dello stesso 1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non puo' essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. Il rimborso e' corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70 per cento delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento ma almeno del 50 per cento delle presenze su base mensile, il rimborso viene ridotto a 300,00 euro mensili. 2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o nel caso di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 puo' essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in rnisura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante. Art. 86-sexies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore 1. Il tutore nominato dal soggetto promotore e' responsabile delle attivita' didattico-organizzative ed e' scelto fra soggetti dotati di professionalita', capacita' ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. 2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) concorre all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attivita' oggetto del tirocinio; b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio; c) monitora il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a meta' del tirocinio e in prossimita' della sua conclusione; d) elabora il dossier individuale e la relazione finale di cui all'art. 86-octies, commi 4 e 5, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante. 3. Il tutore di cui al comma 1 non puo' seguire contemporaneamente piu' di quaranta tirocinanti. Art. 86-septies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante 1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante e' responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed e' individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacita' coerenti con le attivita' del tirocinio previste nel progetto formativo. 2. Per i soggetti ospitanti elencati all'art. 86-nonies, comma 1, lettera a) il tutore e' il legale rappresentante o il libero professionista. 3. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) coordina l'attivita' del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o per altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio; b) vigila sulla regolarita' dell'attivita' svolta dal tirocinante; c) e' responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze; d) collabora attivamente con il tutore nominato dal soggetto promotore all'elaborazione del progetto formativo, alla progressiva composizione del dossier individuale e alla predisposizione della relazione finale di cui all'art. 86-octies, commi 4 e 5. 4. Il tutore di cui al comma 1 non puo' affiancare contemporaneamente piu' di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante. Art. 86-octies Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale 1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo. 2. La convenzione puo' essere riferita a piu' tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 86-nonies. 3. Il progetto formativo e' predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene: a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante; b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante; c) la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferibre all'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante; d) gli obiettivi e le attivita' oggetto del tirocinio in relazione agli standard dei repertori regionali; e) le modalita' di svolgimento del tirocinio; f) gli estremi identificativi delle assicurazioni; g) la sede di svolgimento e il settore di attivita'; h) l'entita' dell'importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese. 4. Il dossier individuale e' compilato durante lo svolgimento del tirocinio e riporta la descrizione delle attivita' effettivamente svolte dal tirocinante, in relazione agli standard dei repertori regionali, e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti. Il modello di dossier individuale e' approvato dal dirigente della competente struttura regionale. 5. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, al tirocinante e' rilasciata una relazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attivita' effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali. La relazione, redatta in conformita' al modello approvato dal dirigente della competente struttura regionale, e' composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo. 6. Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66-quinquies a 66-nonies. 7. I documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all'art. 3, comma 3, lettera b bis), che assicura altresi' la trasmissione alla Regione dei documenti di cui ai commi 1 e 3. 8. La convenzione e il progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente. Art. 86-nonies Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti 1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivi, con riferimento alla singola unita' produttiva, e' proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti: a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non e' consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali e' consentito un tirocinante: 1) per le aziende anigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'art. 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 «Norme in materia di artigianato»); 2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attivita' di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); 3) per le imprese «start-up innovative» di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. , 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'art. 25, comma 8 del decreto-legge 179/2012; 4) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale; b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, e' consentito un tirocinante; c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti; d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o piu' dipendenti a tempo indeterminato, e' consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'art. 86-decies per i soggetti ospitanti privati. 2. Per i soggetti ospitanti pubblici e' consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. 3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini contemporaneamente attivi si applicano le seguenti disposizioni: a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti; b) i soci lavoratori delle societa' cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato; c) non sono computati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-bis, comma 5 della legge regionale n. 32/2002, e i tirocini di inclusione sociale; d) non sono computati i tirocini in cui il tirocinante ba svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo. Art. 86-decies Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati 1. I soggetti ospitanti privati di cui all' art. 86-nonies, comma 1, lettera d), possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti ivi indicati, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o piu' tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti: a) un tirocinio se e' stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti ospitati; b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento dei tirocinanti ospitati; c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento dei tirocinanti; d) quattro tirocini se sono stati assunti il 100 per cento dei tirocinanti ospitati. Art. 86-undecies Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino 1. Al termine del tirocinio il tirocinante puo' chiedere al centro per l'impiego la registrazione dell'esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 66-bis. A tal fine, se il tirocinio non e' stato promosso dal centro per l'impiego, il tirocinante presenta la relazione finale. Art. 86-duodecies Informazione e monitoraggio 1. L'ARTI, anche attraverso i centri per l'impiego, esercita le funzioni di gestione degli interventi di politica attiva nei confronti dei potenziali utenti informandoli sulle possibilita' di utilizzo dei tirocini e, per quanto di propria competenza, esercita la funzione di supporto alla struttura regionale competente in matcria di controlli sui tirocini. 2. La Regione, anche attraverso il sistema informativo di cui all'art. 3 comma 3, lettera b) bis, effettua il monitoraggio sull'andamento dei tirocini, con particolare riferimento agli esiti occupazionali. 3. Con cadenza almeno annuale, il report di monitoraggio e' trasmesso alla Commissione Consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale. Art. 86-terdecies Interruzione del tirocinio 1. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilita' a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo. 2. L'interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono essere comunicate alla Regione, che effettua le dovute verifiche al fine di adottare i provvedimenti conseguenti. Art. 86-quaterdecies Violazioni sanabili e non sanabili 1. In attuazione dell'art. 17-quater 2 della legge regionale n. 32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio e' di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo. 2. Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 1-ter della legge regionale n. 32/2002 sulle modalita' di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono: a) al tirocinio attivato da un soggetto non titolato alla promozione del tirocinio; b) alla mancanza della convenzione e del progetto formativo; c) alla coincidenza tra soggetto ospitante privato e soggetto promotore privato; d) alla mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonche' per la responsabilita' civile verso terzi; e) alla mancata individuazione del tutore da parte del soggetto promotore o da parte del soggetto ospitante; f) alla violazione dei limiti di durata minima e massima come risultanti dal progetto formativo. La violazione e' sanabile se al momento dell'accertamento, la durata prevista dalla normativa regionale puo' essere ancora ripristinata; g) agli obblighi relativi all'erogazione del rimborso spese forfettario; h) alla mancata redazione della relazione finale di cui all'art. 86-octies connna 5. 3. Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 17 quater della legge regionale n. 32/2002 sull'ammissibilita' dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, fatti salvi i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-bis, comma 5 della legge regionale n. 32/2002, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato rispetto: a) del limite dell'eta' minima del tirocinante; b) del divieto di attivare piu' di un tirocinio per il medesimo profilo professionale; c) del divieto di realizzare piu' di un tirocinio con il medesimo tirocinante; d) del divieto di ospitare un tirocinante con il quale c'e' gia' stato un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro rnesi precedenti l'attivazione del tirocinio. 4. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 86-bis a 86-quater sui requisiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato possesso o alla perdita dei requisiti richiesti al soggetto ospitante. 5. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 86-nonies e 86-decies sul numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, le violazioni non sanabili si riferiscono alla violazione del limite relativo al numero dei tirocini contemporaneamente attivabili dal soggetto ospitante. 6. Nel caso in cui il dirigente della struttura regionale competente accerti una delle violazioni non sanabili i tirocini sono interrotti a partire dalla data di accertamento, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio. 7. Le violazioni non ricomprese nei commi da 2 a 5 sono sanabili se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate.».