Art. 14 
 
                Tirocini formativi e di orientamento. 
            Sostituzione della sezione I-bis del capo III 
               del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  La sezione I  bis  del  capo  III  del  titolo  VIII  del  d.p.g.r.
47/R/2003 e' sostituita dalla seguente: 
 
                           «Sezione I bis 
                      Tirocini non curriculari 
 
                             Art. 86-bis 
                   Obblighi del soggetto promotore 
 
  1. Il soggetto promotore garantisce la qualita' e  l'efficacia  del
tirocinio e il rispetto della normativa  e  degli  obblighi  previsti
nella convenzione. In particolare e' tenuto a: 
    a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa
la disciplina applicabile al tirocinio; 
    b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante  nella  fase
di avvio e gestione delle procedure amministrative; 
    c)   nominare   un   tutore    responsabile    delle    attivita'
didattico-organizzative fra i soggetti indicati  all'art.  86-sexies,
comma 1; 
    d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il  tramite  del
soggetto  ospitante,  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  per  la
responsabilita' civile verso terzi, come previsto  dall'art.  17-ter,
comma 7 della legge regionale n. 32/2002; 
    e) predispone e inviare alla Regione la convenzione e il progetto
formativo  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  inizio  del
tirocinio; 
    f) predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e
la relazione finale; 
    g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale  mancato  rispetto
della normativa regionale, degli obblighi previsti nella  convenzione
e degli obiettivi e modalita' attuative indicate nel piano  formativo
individuale del tirocinante. 
  2. Il soggetto promotore e' tenuto a comunicare: 
    a) alla Regione i casi  in  cui  il  soggetto  ospitante  non  ha
adottato le misure necessarie per superare le criticita' segnalate ai
sensi del comma 1, lettera g); 
    b)  alla  Regione  e  alla  sede  territoriale   dell'Ispettorato
nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile  da
pane del soggetto ospitante, di cui all'art. 86-quaterdecies. 
 
                             Art. 86-ter 
             Requisiti e obblighi del soggetto ospitante 
 
  1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro; 
    b)  essere  in  regola  con  la  normativa  di  cui  alla   legge
n. 68/1999; 
    c) non avere effettuato licenziamenti per attivita' equivalenti a
quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l'attivazione  del
tirocinio  stesso,  fatti  salvi  quelli  per  giusta  causa  e   per
giustificato  motivo  soggettivo  e  fatti  salvi  specifici  accordi
sindacali con le organizzazioni provinciali piu' rappresentative; 
    d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure  di  cassa
integrazione guadagni  ordinaria  a  zero  ore,  procedure  di  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  o  in  deroga,  procedure   di
sospensione in costanza  di  rapporto  di  lavoro  coperte  da  fondi
bilaterali o fondi di solidarieta',  ne'  contratti  di  solidarieta'
difensivi per mansioni equivalenti  a  quelle  del  tirocinio,  fatti
salvi specifici accordi sindacali con le  organizzazioni  provinciali
piu' rappresentative. 
  2. I requisiti di cui  al  comma  I  devono  essere  mantenuti  dal
soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio. 
  3. Il soggetto ospitante e' tenuto a: 
    a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio  del  tirocinio,
un'adeguata  informazione  e  formazione  in  materia  di  salute   e
sicurezza nei luoghi di lavoro ai Sensi degli articoli 36  e  37  del
decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (Attuazione della direttiva
(UE) 2016/2284  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali  di
determinati  inquinanti  atmosferici,  che  modifica   la   direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire  altresi',
se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del  citato
decreto legislativo 81/2008; 
    b)   mettere   a   disposizione   del   tirocinante   tutta    la
strurnentazione e  le  attrezzature  necessarie  per  l'attivita'  da
svolgere durante il tirocinio; 
    c) effettuare  la  comunicazione  obbligatoria  di  cui  all'art.
17-ter, comma 6 della legge regionale n. 32/2002 e a trasmetterla  al
soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego; 
    d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del  tirocinio
verificatesi per i casi indicati all'art. 86-quater, comma 3; 
    e) nominare il tutore del tirocinante  fra  i  soggetti  indicati
all'art. 86-septies, comma 1. 
  4. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto  ospitante
e' tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti  analoghi  a
quelli  del   tutore   sostituito,   comunicandolo   formalmente   al
tirocinante e al soggetto promotore. 
  5.   Il   soggetto   ospitante   deve   utilizzare   il   tirocinio
esclusivamente per attivita' per le quali sia necessario  un  periodo
formativo,  non  puo'  utilizzare  il  tirocinio  in  alternativa   a
contratti di  lavoro  subordinato,  con  particolare  riferimento  ai
periodi di picco delle attivita', . ne' impiegare il tirocinante  per
sostituire  il  personale  dipendente  nei   periodi   di   malattia,
maternita' o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno  della
propria organizzazione. 
  6. Il soggetto ospitante non puo' attivare tirocini  in  favore  di
professionisti iscritti ad ordini o  collegi  per  attivita'  tipiche
oppure riservate alle professioni ordinistiche. 
 
                           Art. 86-quater 
                 Obblighi e diritti del tirocinante 
 
  1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante e' tenuto a: 
    a)  svolgere  le  attivita'  previste  dal  progetto   formativo,
osservando gli orari e le  regole  di  comportamento  concordati  nel
progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro; 
    b) seguire  le  indicazioni  del  tutore  nominato  dal  soggetto
promotore  e  di  quello  nominato  dal  soggetto  ospitante  facendo
riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di  tipo  organizzativo  o
altre evenienze; 
    c) rispettare le nonne in materia di igiene, salute  e  sicurezza
sui luoghi di lavoro; 
    d) ove  il  rapporto  di  tirocinio  si  svolga  presso  soggetti
privati, rispettare gli obblighi di  riservatezza  circa  i  processi
produttivi, i. prodotti o altre notizie relative all'azienda  di  cui
venga  a  conoscenza,  sia  durante  che  dopo  lo  svolgimento   del
tirocinio; 
    e) ove  il  rapporto  di  tirocinio  si  svolga  presso  soggetti
pubblici, rispettare  il  segreto  d'ufficio  nei  casi  e  nei  modi
previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini
privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 
    f) partecipare agli incontri concordati con  il  tutore  nominato
dal soggetto  promotore  per  monitorare  l'attuazione  del  progetto
formativo. 
  2.  Il  tirocinante,  se  previsto  nel  progetto  formativo,  puo'
beneficiare dei servizi offerti  dal  soggetto  ospitante  ai  propri
dipendenti. 
  3.Il tirocinante ha diritto alla sospensione del  tirocinio  per  i
periodi di astensione obbligatoria per maternita' o paternita', per i
periodi di malattia o di impedimenti gravi e documentati che  abbiano
reso impossibile  lo  svolgimento  del  tirocinio.  Il  diritto  alla
sospensione si applica inoltre per i periodi di chiusura  della  sede
operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali  sospensioni
programmate  all'interno  del  progetto  formativo.  Il  periodo   di
sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio. 
  4. Il tirocinante  puo'  interrompere  il  tirocinio  in  qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto
ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore. 
 
                          Art. 86-quinquies 
               Importo del rimborso spese e modalita' 
               particolari di erogazione dello stesso 
 
  1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese  corrisposto  al
tirocinante non puo' essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. Il
rimborso e' corrisposto per intero a  fronte  di  una  partecipazione
minima al tirocinio pari al 70  per  cento  delle  presenze  su  base
mensile,  come  indicata   nel   progetto   formativo.   Qualora   la
partecipazione sia inferiore al 70 per cento ma  almeno  del  50  per
cento delle presenze su base mensile, il  rimborso  viene  ridotto  a
300,00 euro mensili. 
  2. Nel  caso  di  progetti  di  tirocinio  finanziati  da  soggetti
pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o nel
caso di progetti di tirocinio di  carattere  prevalentemente  sociale
finanziati da soggetti privati,  l'importo  forfetario  a  titolo  di
rimborso spese di cui al comma 1 puo' essere corrisposto dai soggetti
finanziatori,  in  rnisura  totale  o   parziale,   direttamente   al
tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante. 
 
                           Art. 86-sexies 
                Caratteristiche e compiti del tutore 
                   nominato dal soggetto promotore 
 
  1. Il tutore nominato dal soggetto promotore e' responsabile  delle
attivita' didattico-organizzative ed e' scelto fra soggetti dotati di
professionalita', capacita' ed esperienza adeguate alle  funzioni  da
svolgere. 
  2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: 
    a) concorre all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con
il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi
e le attivita' oggetto del tirocinio; 
    b)  coordina  l'organizzazione  e  programma   il   percorso   di
tirocinio; 
    c) monitora il buon andamento del  percorso  di  tirocinio  e  il
rispetto del progetto formativo, anche  attraverso  incontri  con  il
tirocinante e con  il  tutore  nominato  dal  soggetto  ospitante  da
svolgersi almeno a meta' del tirocinio e  in  prossimita'  della  sua
conclusione; 
    d) elabora il dossier individuale e la relazione  finale  di  cui
all'art. 86-octies, commi 4 e 5, sulla base  degli  elementi  forniti
dal tirocinante e dal soggetto ospitante. 
  3. Il tutore di cui al comma 1 non puo' seguire  contemporaneamente
piu' di quaranta tirocinanti. 
 
                           Art. 86-septies 
                Caratteristiche e compiti del tutore 
                   nominato dal soggetto ospitante 
 
  1. Il  tutore  nominato  dal  soggetto  ospitante  e'  responsabile
dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di  lavoro
ed  e'  individuato  tra  i  dipendenti  a  tempo  indeterminato  con
esperienza e  capacita'  coerenti  con  le  attivita'  del  tirocinio
previste nel progetto formativo. 
  2. Per i soggetti ospitanti elencati all'art. 86-nonies,  comma  1,
lettera a)  il  tutore  e'  il  legale  rappresentante  o  il  libero
professionista. 
  3. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: 
    a)  coordina  l'attivita'  del  tirocinante,   a   cui   fornisce
indicazioni tecnico-operative costituendone il punto  di  riferimento
per le esigenze di carattere organizzativo o per altre evenienze  che
si possono verificare durante il tirocinio; 
    b)   vigila   sulla   regolarita'   dell'attivita'   svolta   dal
tirocinante; 
    c) e' responsabile  della  regolare  tenuta  del  registro  delle
presenze; 
    d) collabora attivamente con  il  tutore  nominato  dal  soggetto
promotore all'elaborazione del progetto formativo,  alla  progressiva
composizione del dossier individuale  e  alla  predisposizione  della
relazione finale di cui all'art. 86-octies, commi 4 e 5. 
  4.  Il  tutore  di   cui   al   comma   1   non   puo'   affiancare
contemporaneamente  piu'  di  tre  tirocinanti.   Nel   limite   sono
ricomprese anche altre forme di tirocinio o di  esperienza  formativa
svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del
soggetto ospitante. 
 
                           Art. 86-octies 
        Contenuti della convenzione, del progetto formativo, 
          del dossier individuale e della relazione finale 
 
  1. La convenzione di tirocinio riporta i  dati  identificativi  del
soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli  obblighi
cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo. 
  2. La  convenzione  puo'  essere  riferita  a  piu'  tirocini,  nel
rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 86-nonies. 
  3. Il progetto formativo e' predisposto per  ogni  tirocinante  dal
soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene: 
    a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto  promotore
e del soggetto ospitante; 
    b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del
tutore nominato dal soggetto ospitante; 
    c) la durata e l'orario di svolgimento  del  tirocinio,  comunque
inferibre all'orario previsto  dal  contratto  collettivo  di  lavoro
applicato dal soggetto ospitante; 
    d)  gli  obiettivi  e  le  attivita'  oggetto  del  tirocinio  in
relazione agli standard dei repertori regionali; 
    e) le modalita' di svolgimento del tirocinio; 
    f) gli estremi identificativi delle assicurazioni; 
    g) la sede di svolgimento e il settore di attivita'; 
    h) l'entita' dell'importo  forfetario  corrisposto  a  titolo  di
rimborso spese. 
  4. Il dossier individuale e' compilato durante lo  svolgimento  del
tirocinio e riporta la  descrizione  delle  attivita'  effettivamente
svolte dal tirocinante, in  relazione  agli  standard  dei  repertori
regionali, e le  evidenze  documentate  che  comprovano  i  risultati
raggiunti.  Il  modello  di  dossier  individuale  e'  approvato  dal
dirigente della competente struttura regionale. 
  5. Al termine del tirocinio, sulla base del  progetto  formativo  e
del dossier individuale, al tirocinante e' rilasciata  una  relazione
finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante,  che
indica  e  documenta  le   attivita'   effettivamente   svolte,   con
riferimento agli standard  dei  repertori  regionali.  La  relazione,
redatta in conformita'  al  modello  approvato  dal  dirigente  della
competente  struttura  regionale,  e'   composta   da   una   sezione
descrittiva  e  da  un'attestazione  finale.  Ai  fini  del  rilascio
dell'attestazione finale, il tirocinante deve  avere  partecipato  ad
almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo. 
  6. Il dossier  individuale  e  la  relazione  finale  costituiscono
documentazione  utile  nell'ambito  dei  servizi  di  individuazione,
validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da
66-quinquies a 66-nonies. 
  7. I documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono redatti  attraverso
il sistema informativo di cui all'art. 3, comma 3,  lettera  b  bis),
che assicura altresi' la trasmissione alla Regione dei  documenti  di
cui ai commi 1 e 3. 
  8. La convenzione e il progetto formativo sono messi a disposizione
della  sede  territoriale  dell'Ispettorato  nazionale   del   lavoro
competente. 
 
                           Art. 86-nonies 
                   Numero dei tirocini attivabili 
                       dai soggetti ospitanti 
 
  1.  Per  i  soggetti  ospitanti  privati,  il  numero  di  tirocini
contemporaneamente  attivi,  con  riferimento  alla  singola   unita'
produttiva, e' proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con
i seguenti limiti: 
    a)  per  i  soggetti   ospitanti   senza   dipendenti   a   tempo
indeterminato non e' consentita l'attivazione di tirocini, salvo  che
nei seguenti casi, per i quali e' consentito un tirocinante: 
      1)  per  le  aziende  anigiane  di  artigianato   artistico   e
tradizionale  operanti   nei   settori   indicati   nell'art.   8   e
nell'allegato A del regolamento emanato con  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale  7  ottobre  2009,  n.  55/R  (Regolamento  di
attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008,  n.  53  «Norme  in
materia di artigianato»); 
      2) per gli imprenditori agricoli professionali  (IAP)  iscritti
nella  sezione  specifica  dell'anagrafe  regionale   delle   aziende
agricole, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 luglio  2007,
n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di
impresa agricola), a condizione che il progetto formativo  non  abbia
ad oggetto le attivita' di cui alla legge regionale 23  giugno  2003,
n. 30 (Disciplina delle attivita'  agrituristiche  e  delle  fattorie
didattiche in Toscana); 
      3) per le imprese «start-up innovative» di cui all'articolo 25,
comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179  (Ulteriori  misure
urgenti per la crescita  del  Paese),  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. , 221, che risultino iscritte  nella
sezione speciale del registro delle imprese  prevista  dall'art.  25,
comma 8 del decreto-legge 179/2012; 
      4)  per  i  soggetti  ospitanti  aderenti   alle   associazioni
rappresentative   delle   professioni   non   organizzate,   iscritte
nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7 della legge 14  gennaio  2013,
n. 4 (Disposizioni in materia di professioni  non  organizzate),  che
hanno ottenuto il riconoscimento  della  personalita'  giuridica,  ai
sensi della normativa statale e regionale; 
    b) per i soggetti ospitanti che hanno fino  a  sei  dipendenti  a
tempo indeterminato, e' consentito un tirocinante; 
    c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i  diciannove
dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti; 
    d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o piu'  dipendenti  a
tempo indeterminato, e' consentito un numero massimo  di  tirocinanti
non superiore al 10  per  cento  del  personale  dipendente  a  tempo
indeterminato,  salvo  quanto  previsto  dall'art.  86-decies  per  i
soggetti ospitanti privati. 
  2. Per i  soggetti  ospitanti  pubblici  e'  consentito  un  numero
massimo di tirocinanti non superiore al 10 per  cento  del  personale
dipendente a tempo indeterminato. 
  3.  Ai  fini  della   determinazione   del   numero   di   tirocini
contemporaneamente attivi si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti; 
    b) i soci lavoratori delle societa' cooperative sono  considerati
come dipendenti a tempo indeterminato; 
    c) non sono computati  i  tirocini  promossi  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'art. 17-bis, comma 5  della  legge  regionale  n.
32/2002, e i tirocini di inclusione sociale; 
    d) non sono computati i tirocini in cui il tirocinante ba  svolto
meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo. 
 
                           Art. 86-decies 
            Deroga al limite dei tirocini attivabili dai 
                     soggetti ospitanti privati 
 
  1. I soggetti ospitanti privati di cui all' art.  86-nonies,  comma
1, lettera d), possono  attivare  ulteriori  tirocini  in  deroga  ai
limiti  ivi  indicati,  qualora  nei  ventiquattro  mesi   precedenti
l'attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o piu' tirocinanti  a
tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno  sei
mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento,
nel rispetto dei seguenti limiti: 
    a) un tirocinio se e' stato assunto almeno il 20  per  cento  dei
tirocinanti ospitati; 
    b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento  dei
tirocinanti ospitati; 
    c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento  dei
tirocinanti; 
    d) quattro tirocini se sono stati assunti il 100  per  cento  dei
tirocinanti ospitati. 
 
                          Art. 86-undecies 
              Registrazione del tirocinio nel libretto 
                       formativo del cittadino 
 
  1. Al termine del tirocinio il tirocinante puo' chiedere al  centro
per l'impiego  la  registrazione  dell'esperienza  di  tirocinio  nel
libretto formativo del cittadino di cui all'art. 66-bis. A tal  fine,
se il tirocinio non e' stato promosso dal centro  per  l'impiego,  il
tirocinante presenta la relazione finale. 
 
                          Art. 86-duodecies 
                     Informazione e monitoraggio 
 
  1. L'ARTI, anche attraverso i centri  per  l'impiego,  esercita  le
funzioni  di  gestione  degli  interventi  di  politica  attiva   nei
confronti dei potenziali utenti informandoli  sulle  possibilita'  di
utilizzo dei tirocini e, per quanto di propria  competenza,  esercita
la funzione  di  supporto  alla  struttura  regionale  competente  in
matcria di controlli sui tirocini. 
  2. La Regione, anche  attraverso  il  sistema  informativo  di  cui
all'art.  3  comma  3,  lettera  b)  bis,  effettua  il  monitoraggio
sull'andamento dei tirocini, con particolare riferimento  agli  esiti
occupazionali. 
  3. Con  cadenza  almeno  annuale,  il  report  di  monitoraggio  e'
trasmesso alla Commissione Consiliare  competente,  alla  Commissione
regionale  permanente  tripartita  e  al  Comitato  di  coordinamento
istituzionale. 
 
                          Art. 86-terdecies 
                     Interruzione del tirocinio 
 
  1.  Il  soggetto  ospitante  o  il   soggetto   promotore   possono
interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da  parte  di
uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio  o  in  caso  di
impossibilita' a conseguire  gli  obiettivi  formativi  del  progetto
formativo. 
  2. L'interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono  essere
comunicate alla Regione, che effettua le dovute verifiche al fine  di
adottare i provvedimenti conseguenti. 
 
                        Art. 86-quaterdecies 
                 Violazioni sanabili e non sanabili 
 
  1. In attuazione dell'art. 17-quater 2  della  legge  regionale  n.
32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se
la violazione rilevata in  sede  di  attivazione  e  svolgimento  del
tirocinio e' di natura sanabile o non sanabile al fine  di  applicare
le misure correttive di cui al medesimo articolo. 
  2. Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 1-ter della  legge
regionale n. 32/2002 sulle modalita' di attivazione e di  svolgimento
dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono: 
    a) al  tirocinio  attivato  da  un  soggetto  non  titolato  alla
promozione del tirocinio; 
    b) alla mancanza della convenzione e del progetto formativo; 
    c) alla coincidenza tra soggetto  ospitante  privato  e  soggetto
promotore privato; 
    d)  alla  mancata  assicurazione  del  tirocinante   contro   gli
infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonche'  per  la  responsabilita'
civile verso terzi; 
    e) alla mancata individuazione del tutore da parte  del  soggetto
promotore o da parte del soggetto ospitante; 
    f) alla violazione dei limiti di durata  minima  e  massima  come
risultanti dal progetto formativo. La violazione e'  sanabile  se  al
momento  dell'accertamento,  la  durata  prevista   dalla   normativa
regionale puo' essere ancora ripristinata; 
    g) agli  obblighi  relativi  all'erogazione  del  rimborso  spese
forfettario; 
    h) alla mancata redazione della relazione finale di cui  all'art.
86-octies connna 5. 
  3.  Per  quanto  riguarda  le  disposizioni  dell'art.  17   quater
della legge regionale  n. 32/2002  sull'ammissibilita'  dei  soggetti
coinvolti nel rapporto di tirocinio, fatti salvi i tirocini  attivati
nei confronti dei soggetti di cui  all'art.  17-bis,  comma  5  della
legge regionale n. 32/2002, le violazioni non sanabili si riferiscono
al mancato rispetto: 
    a) del limite dell'eta' minima del tirocinante; 
    b) del divieto di attivare piu' di un tirocinio per  il  medesimo
profilo professionale; 
    c) del divieto di realizzare piu' di un tirocinio con il medesimo
tirocinante; 
    d) del divieto di ospitare un tirocinante con il quale c'e'  gia'
stato un rapporto di lavoro, una collaborazione  o  un  incarico  nei
ventiquattro rnesi precedenti l'attivazione del tirocinio. 
  4. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da  86-bis  a
86-quater sui requisiti e gli obblighi  dei  soggetti  coinvolti  nel
rapporto di tirocinio, le violazioni non sanabili si  riferiscono  al
mancato possesso o alla perdita dei requisiti richiesti  al  soggetto
ospitante. 
  5. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli  86-nonies  e
86-decies sul numero dei tirocini attivabili dai soggetti  ospitanti,
le violazioni non sanabili si riferiscono alla violazione del  limite
relativo al numero dei  tirocini  contemporaneamente  attivabili  dal
soggetto ospitante. 
  6.  Nel  caso  in  cui  il  dirigente  della  struttura   regionale
competente accerti una delle violazioni non sanabili i tirocini  sono
interrotti a partire dalla data  di  accertamento,  fatti  salvi  gli
effetti pregressi. Spettano  al  tirocinante  i  rimborsi  spese  non
percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio. 
  7. Le violazioni non ricomprese nei commi da 2 a 5 sono sanabili se
la  durata  residua  del  tirocinio  consente  di   ripristinare   le
condizioni violate.».