Art. 15 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Per la nomina della commissione di esame per  la  certificazione
delle competenze, di cui all'art. 66-decies del  d.p.g.r.  47/R/2003,
si applica l'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003 nel testo  vigente
in data antecedente all' entrata in vigore del presente  regolamento,
se la richiesta di nomina della commissione da  parte  dell'organismo
formativo e' pervenuta  alla  struttura  regionale  competente  prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. In materia di tirocini non curriculari si applicano le  seguenti
disposizioni transitorie: 
    a) la disciplina di cui alla sezione  I  bis  del  capo  III  del
titolo VIII  del  d.p.g.r.  47/R/2003,  nel  testo  vigente  in  data
antecedente  all'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  si
applica ai tirocini per i quali la comunicazione obbligatoria di  cui
all'art.  17-ter,  comma  6  della legge  regionale  n. 32/2002,   e'
effettuata fino al giorno antecedente alla data di entrata in  vigore
del presente regolamento; 
    b) l'art. 86-quaterdecies del d.p.g.r. 47/R/2003  in  materia  di
violazioni  sanabili  e   non   sanabili,   inserito   dal   presente
regolamento,  si  applica  a   far   data   dall'approvazione   della
deliberazione della Giunta regionale di  cui  all'art.  17-quater  2,
comma 6 della legge regionale n. 32/2002; 
    c)  fino  alla  data  di  adozione  del  decreto  che  stabilisce
l'operativita' del sistema informativo di cui all'art.  3,  comma  2,
lettera  b)  bis  del  d.p.g.r.  47/R/2003,  inserito  dal   presente
regolamento,  da  parte  del  dirigente  della  competente  struttura
regionale, la redazione dei  documenti  di  cui  all'art.  86-octies,
commi 1, 3, 4 e 5,  come  modificato  dal  presente  regolamento,  e'
comunque obbligatoria. Fino alla suddetta data, i documenti di cui ai
commi 1 e 3 dello  stesso  articolo  sono  trasmessi  alla  struttura
regionale competente dal soggetto  promotore,  solo  se  diverso  dal
centro per l'impiego. 
  3. Le deliberazioni della Giunta regionale  di  cui  agli  articoli
66-ter, comma 5, 66-quinquies, comma 3, 66-sexies, comma  3,  lettera
a) e 66-nonies, comma 5,  sono  approvate  entro  centottanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
    Firenze, 30 gennaio 2018 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis)