Art. 15 Norme transitorie e finali 1. Per la nomina della commissione di esame per la certificazione delle competenze, di cui all'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003, si applica l'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all' entrata in vigore del presente regolamento, se la richiesta di nomina della commissione da parte dell'organismo formativo e' pervenuta alla struttura regionale competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 2. In materia di tirocini non curriculari si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) la disciplina di cui alla sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica ai tirocini per i quali la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17-ter, comma 6 della legge regionale n. 32/2002, e' effettuata fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) l'art. 86-quaterdecies del d.p.g.r. 47/R/2003 in materia di violazioni sanabili e non sanabili, inserito dal presente regolamento, si applica a far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17-quater 2, comma 6 della legge regionale n. 32/2002; c) fino alla data di adozione del decreto che stabilisce l'operativita' del sistema informativo di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) bis del d.p.g.r. 47/R/2003, inserito dal presente regolamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, la redazione dei documenti di cui all'art. 86-octies, commi 1, 3, 4 e 5, come modificato dal presente regolamento, e' comunque obbligatoria. Fino alla suddetta data, i documenti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo sono trasmessi alla struttura regionale competente dal soggetto promotore, solo se diverso dal centro per l'impiego. 3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 66-ter, comma 5, 66-quinquies, comma 3, 66-sexies, comma 3, lettera a) e 66-nonies, comma 5, sono approvate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 30 gennaio 2018 ROSSI (Omissis)