Art. 3 Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze. Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 1. Il capo 1 del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente: «Capo I Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze Sezione I Principi generali Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze 1. Il sistema regionale delle competenze e' l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale. 2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono il riferimento per: a) la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale nonche' di quelli relativi all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; b) la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi descritti nel repertorio della formazione regolamentata, di cui all'art. 66-ter, e in quello delle figure professionali, di cui all'art. 66-quater; c) le procedure e gli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze. Art. 66-bis Libretto formativo del cittadino 1. Il libretto formativo del cittadino e' lo strumento che consente la tracciabilita' e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il «fascicolo elettronico del lavoratore» di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). 2. Il libretto formativo e' compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo. Art. 66-ter Repertorio regionale della formazione regolamentata 1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attivita' professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed e' aggiornato secondo le modalita' definite con deliberazione della Giunta regionale. 2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta: a) gli standard formativi per la progettazione ed erogazione dei percorsi; b) la tipologia di attestazione finale; c) le modalita' per lo svolgimento dell'esame finale in esito al percorso formativo, se la normativa lo prevede, e la composizione della relativa commissione regionale. 3. I candidati possono accedere direttamente all'esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilita' di accesso e' prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5. 4. Qualora il numero delle richieste di accesso diretto all'esame finale sia superiore a quello dei posti disponibili, la Regione puo' organizzare, anche promuovendo accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, sessioni specifiche di esame per le quali puo' chiedere ai candidati un contributo alle spese di organizzazione nell'importo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5. 5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite: 1) le modalita' per l'accesso diretto all'esame di cui al comma 3 e il numero massimo di candidati esterni; 2) le modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni di esame di cui al comma 4 e l'importo massimo del contributo da parte dei candidati. 6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le indennita' dei componenti delle commissioni di esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, tenendo conto del livello europeo di qualificazione e del numero di candidati. 7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4 sono sostenuti: a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo, qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi del comma 3; b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate ai sensi del comma 4. Sezione II Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze. Art. 66-quater Repertorio regionale delle figure professionali 1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attivita' economica e per ambiti di attivita'. Il repertorio e' gestito secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana») ed e' aggiornato con le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 2. Ogni figura professionale e' individuata attraverso aree di attivita' e, per ciascuna di queste, unita' di competenze, intese come insieme di conoscenze e capacita', e descrittori relativi al contesto ed al livello di complessita' dell'attivita'. 3. Ogni figura professionale e' referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell'ambito di altri sistemi e repertori descrittivi. 4. Le figure professionali e le unita' di competenze costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualifiche professional i regionali. 5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4, sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) in coerenza con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche per l'apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti nell'atlante del lavoro delle qualificazioni di cui al decreto 8 gennaio 2018 («Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13). 6. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio e a tal fine puo' avvalersi del supporto di espelli di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell'elenco di cui all'art. 66-decies, comma 5, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 32/2002. 7. Agli esperti indicati al comma 6 non spettano indennita' ne' rimborsi spese. Art. 66-quinquies Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze 1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti: a) individuazione e validazione delle competenze; b) dichiarazione degli apprendimenti; c) certificazione delle competenze. 2. Le attivita' di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, sono precedute da servizi di accoglienza, informazione e orientamento. 3. Per i procedimenti di cui al comma 1, lettere a) e c) puo' essere previsto un contributo, da parte dei soggetti interessati, entro i limiti e con le modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Art. 66-sexies Individuazione e validazione delle competenze 1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze e' avviato dal centro per l'impiego competente su istanza dell'interessato ed e' finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale. 2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), si realizza attraverso: a) l'individuazione delle competenze, finalizzata a ricostruire e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito attraverso il documento di supporto alla messa in trasparenza, di cui all'art. 66-septies, comma 2; b) la validazione delle competenze, che consente al soggetto interessato di ottenere il riconoscimento delle competenze individuate attraverso il rilascio del documento di validazione, di cui all'art. 66-septies, comma 3, sulla base del documento di cui alla lettera a), di altra documentazione presentata dal soggetto interessato e di un colloquio di valutazione tecnica. 3. Il centro per l'impiego, per l'erogazione dei servizi, di cui al comma 2, nomina il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvale del supporto delle seguenti figure professionali: a) per l'individuazione delle competenze, di operatori qualificati a svolgere la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, che hanno i requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; b) per la validazione delle competenze, di un operatore qualificato a svolgere la funzione di pianificazione e realizzazione delle attivita' valutative per gli aspetti procedurali e metodologici, inserito nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui all'art. 66-decies, comma 7, e di un operatore qualificato a svolgere la funzione di realizzazione delle attivita' valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, inserito nell'elenco degli esperti di settore di cui all'art. 66-decies, comma 5. 4. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale affinche' i centri provinciali per l'educazione degli adulti supportino i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo. 5. L'ARTI puo' altresi' promuovere accordi di collaborazione con gli enti bilaterali per supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali. Art. 66-septies Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze 1. L'esito del procedimento di individuazione delle competenze e' registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66-bis, riportando i seguenti elementi minimi: a) anagrafica del richiedente; b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte; c) competenze che possono essere oggetto di validazione e relative evidenze a supporto; d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze. 2. La registrazione di cui al comma 1 ha valore di documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 13/2013. 3. L'esito del procedimento di validazione delle competenze e' registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66-bis, riportando i seguenti elementi minimi: a) caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione; b) unita' di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate; c) modalita' di valutazione; d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze. 4. Al soggetto interessato e' rilasciato un documento di validazione per accedere alla procedura di certificazione. Il documento di validazione riporta, oltre agli elementi registrati sul libretto foimativo ai sensi del comma 3, gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 13/2013. Art. 66-octies Dichiarazione degli apprendimenti 1. Gli organismi formativi accreditati, su richiesta dell'interessato, rilasciano la dichiarazione degli apprendimenti a seguito di: a) percorsi di formazione formale per i quali non e' prevista l'attivazione di un processo di certificazione; b) percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, se il percorso non si conclude con il rilascio della certificazione prevista, ivi compresi i casi di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza. 2. La dichiarazione degli apprendimenti e' spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi fomiativi. Art. 66-nonies Certificazione delle competenze 1. Il procedimento di certificazione delle competenze e' finalizzato al riconoscimento formale delle competenze gia' validate ai sensi dell'art. 66-sexies o di quelle acquisite dalla persona al termine del percorso formativo ed e' attivato, rispettivamente, su richiesta del soggetto interessato o dell'organismo formativo a conclusione del percorso formativo. 2. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude con un esame, che comprende almeno una prova prestazionale e un colloquio tecnico davanti alla commissione di cui all'art. 66-decies, per il rilascio da parte della Regione di uno dei seguenti certificati: a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso delle conoscenze e abilita' di tutte le unita' di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento; b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attivita' corrispondenti ad unita' di competenze contenute in una o piu' figure professionali. 3. Se la qualifica e' conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'art. 14-bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 32/2002, le prove di valutazione finale si articolano secondo le modalita' di svolgimento e i criteri di' valutazione stabiliti dalla disciplina statale in materia. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale definisce con deliberazione appositi standard per la realizzazione dell'esame di certificazione delle competenze con riferimento: a) alla valutazfone delle unita' di competenze; b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni; c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalita'. 5. Per la certificazione che fa seguito al percorso di individuazione e validazione delle competenze, la deliberazione di cui al comma 4 definisce anche: a) il numero massimo di candidati esterni che possono accedere all'esame previsto in esito ad un percorso formativo; b) le modalita' per la realizzazione e svolgimento di specifiche sessioni di esame che la Regione puo' organizzare, anche attraverso specifici accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, per i soggetti che non possono accedere all'esame ai sensi della lettera a), richiedendo agli stessi un contributo alle spese di organizzazione nell'importo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 66-ter, comma 5. Art. 66-decies Commissione d'esame per la certificazione delle competenze 1. Il dirigente della competente stnittura regionale nomina la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze. 2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica profe ssionale la commissione e' composta da: a) un presidente; b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5; c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7. 3. Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione e' composta da: a) un presidente; b) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5; c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7. 4. I presidenti delle commissioni, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. I presidenti possono altresi' essere individuati tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non piu' di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, individuati ai sensi del comma 7. 5. I componenti di cui ai commi, 2, lettera b) e 3, lettera b) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente, in base al settore economico e alla figura professionale cui il certificato fa riferimento fra gli iscritti nell'elenco degli esperti di settore, istituito con modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'accesso a tale elenco e' necessaria l'esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o piu' settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali. 6. Nel caso di mancanza di disponibilita' di nominativi iscritti negli elenchi di cui al comma 5, la designazione degli esperti e' effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori. 7. I componenti di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) sono individuati tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze istituito con modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale e sono designati dai seguenti soggetti: a) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame e' nominata in esito ad un percorso formativo; b) dal dirigente della struttura regionale competente, se la commissione d'esame e' nominata per le specifiche sessioni di esame di cui all'art. 66-nonies, comma 5, lettera b). 8. Nel caso di motivata impossibilita' da parte dell'organismo formativo a designare l'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ai sensi del comma 7, lettera a), l'organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative. 9. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c): a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo; b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 6-nonies. 10. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti. 11. La commissione e' regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti. 12. Nel caso in cui l'esame a conclusione del percorso formativo sia sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni, ai sensi dell'art. 66-nonies, comma 5, lettera a), i candidati esterni sono esaminati dalla medesima commissione che esamina i candidati in esito al percorso formativo. Art. 66-undecies Oneri per lo svolgimento dell'esame 1. L'indennita' da corrispondere ai componenti della commissione d'esame di cui all'art. 66-decies e' determinata con atto del dirigente della competente stratura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri: a) numero dei candidati; b) numero di unita' di competenze da certificare; c) livello della qualifica. 2. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui all'art. 66-decies sono sostenuti: a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi dell'art. 66-nonies, comma 5, lettera a); b) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ai sensi dell'art. 66-nonies, comma 5, lettera b). Sezione III Dichiarazione di cquipollenza Art. 66-duodecies Dichiarazione di equipollenza 1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell'ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale. 2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal presente regolamento. 3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, puo' dichiarare l'equipollenza di titoli, gia' rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali e' necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.».