Art. 3 
 
              Standard regionali per il riconoscimento 
                      formale delle competenze. 
               Sostituzione del capo I del titolo VIII 
                       del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. Il capo 1 del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003  e'  sostituito
dal seguente: 
 
                               «Capo I 
              Standard regionali per il riconoscimento 
                      formale delle competenze 
 
                              Sezione I 
                          Principi generali 
 
                              Art. 66. 
       Caratteristiche del sistema regionale delle competenze 
 
  1.  Il  sistema  regionale  delle  competenze  e'  l'insieme  delle
procedure  e  dei  servizi  finalizzati  a  individuare,  validare  e
certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non  formale
e informale secondo standard definiti con deliberazione della  Giunta
regionale. 
  2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono  il  riferimento
per: 
    a) la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione
e formazione professionale nonche' di  quelli  relativi  all'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro; 
    b)  la  progettazione  e  realizzazione  dei  percorsi  formativi
descritti nel  repertorio  della  formazione  regolamentata,  di  cui
all'art. 66-ter, e in  quello  delle  figure  professionali,  di  cui
all'art. 66-quater; 
    c) le procedure e  gli  strumenti  per  il  riconoscimento  e  la
certificazione delle competenze. 
 
                             Art. 66-bis 
                  Libretto formativo del cittadino 
 
  1. Il libretto formativo del cittadino e' lo strumento che consente
la tracciabilita' e  la  messa  in  trasparenza  degli  apprendimenti
formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base
dati per il  «fascicolo  elettronico  del  lavoratore»  di  cui  agli
articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183). 
  2. Il libretto formativo e' compilato, su  richiesta  del  soggetto
interessato, dai centri per l'impiego. 
  3. Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  definiti  il
formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento
del libretto formativo. 
 
                             Art. 66-ter 
         Repertorio regionale della formazione regolamentata 
 
  1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata  descrive
i  percorsi  formativi  per  l'esercizio  di   specifiche   attivita'
professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o
da accordi approvati in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  ed  e'
aggiornato secondo le  modalita'  definite  con  deliberazione  della
Giunta regionale. 
  2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al  comma
1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali  con
propria deliberazione per definire, di volta in volta: 
    a) gli standard formativi per la progettazione ed erogazione  dei
percorsi; 
    b) la tipologia di attestazione finale; 
    c) le modalita' per lo svolgimento dell'esame finale in esito  al
percorso formativo, se la normativa lo  prevede,  e  la  composizione
della relativa commissione regionale. 
  3. I candidati possono accedere direttamente  all'esame,  senza  la
frequenza del percorso formativo, se tale possibilita' di accesso  e'
prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo
di posti  disponibili  stabiliti  dalla  deliberazione  della  Giunta
regionale di cui al comma 5. 
  4. Qualora il numero delle richieste di accesso  diretto  all'esame
finale sia superiore a quello dei posti disponibili, la Regione  puo'
organizzare,  anche  promuovendo  accordi  con  l'Ufficio  scolastico
regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza  con  le  competenze
previste  dalla  rispettiva  normativa   di   riferimento,   sessioni
specifiche di esame per  le  quali  puo'  chiedere  ai  candidati  un
contributo  alle  spese  di   organizzazione   nell'importo   massimo
stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al  comma
5. 
  5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite: 
    1) le modalita' per l'accesso diretto all'esame di cui al comma 3
e il numero massimo di candidati esterni; 
    2) le modalita'  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
sessioni di  esame  di  cui  al  comma  4  e  l'importo  massimo  del
contributo da parte dei candidati. 
  6. Con decreto del dirigente della struttura  regionale  competente
sono stabilite le indennita'  dei  componenti  delle  commissioni  di
esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, tenendo  conto  del
livello europeo di qualificazione e del numero di candidati. 
  7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui  al  comma
2, lettera c) e al comma 4 sono sostenuti: 
    a) dall'organismo attuatore  dell'intervento  formativo,  qualora
l'esame per la  certificazione  riguardi  candidati  provenienti  dal
percorso formativo e candidati esterni  inseriti  nella  sessione  di
esame ai sensi del comma 3; 
    b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate  ai  sensi
del comma 4. 
 
                             Sezione II 
          Repertorio regionale delle figure professionali. 
          Riconoscimento e certificazione delle competenze. 
 
                           Art. 66-quater 
           Repertorio regionale delle figure professionali 
 
  1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene  gli
standard professionali  regionali  declinati  in  termini  di  figure
professionali organizzate per settori di attivita'  economica  e  per
ambiti di attivita'. Il repertorio e' gestito  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge regionale 26 gennaio  2004,  n.  1  (Promozione
dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e
della  conoscenza  nel  sistema  regionale.  Disciplina  della  «Rete
telematica regionale Toscana») ed  e'  aggiornato  con  le  modalita'
stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 
  2. Ogni figura professionale  e'  individuata  attraverso  aree  di
attivita' e, per ciascuna di queste,  unita'  di  competenze,  intese
come insieme di conoscenze e capacita',  e  descrittori  relativi  al
contesto ed al livello di complessita' dell'attivita'. 
  3. Ogni figura professionale e' referenziata ai principali  sistemi
di classificazione a  fini  statistici  e  a  quelli  di  descrizione
realizzati nell'ambito di altri sistemi e repertori descrittivi. 
  4. Le figure professionali e le unita' di competenze  costituiscono
il riferimento minimo in termini di  standard  professionali  per  la
definizione delle qualifiche professional i regionali. 
  5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4,  sono
articolate in  livelli  EQF  (European  Qualification  Framework)  in
coerenza con il quadro  europeo  e  nazionale  delle  qualifiche  per
l'apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti
nell'atlante del lavoro delle qualificazioni  di  cui  al  decreto  8
gennaio 2018 («Istituzione del Quadro nazionale delle  qualificazioni
rilasciate, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle
competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13). 
  6. Il dirigente della competente struttura  regionale  approva  gli
standard professionali del repertorio e a tal fine puo' avvalersi del
supporto di espelli di settore, individuati dallo  stesso  dirigente,
inseriti nell'elenco di cui all'art. 66-decies, comma 5,  sentita  la
Commissione  regionale  permanente  tripartita  e  il   Comitato   di
coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24  della legge
regionale n. 32/2002. 
  7. Agli esperti indicati al comma 6  non  spettano  indennita'  ne'
rimborsi spese.  
 
                          Art. 66-quinquies 
            Procedimenti per il riconoscimento formale e 
                   l'attestazione delle competenze 
 
  1. I procedimenti per il riconoscimento  formale  e  l'attestazione
delle competenze sono i seguenti: 
    a) individuazione e validazione delle competenze; 
    b) dichiarazione degli apprendimenti; 
    c) certificazione delle competenze. 
  2. Le attivita' di  individuazione,  validazione  e  certificazione
delle  competenze,  sono  precedute  da   servizi   di   accoglienza,
informazione e orientamento. 
  3. Per i procedimenti di cui al comma  1,  lettere  a)  e  c)  puo'
essere previsto un contributo, da  parte  dei  soggetti  interessati,
entro i limiti e con le modalita' stabiliti con  deliberazione  della
Giunta regionale. 
 
                           Art. 66-sexies 
            Individuazione e validazione delle competenze 
 
  1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze
e'  avviato dal  centro   per   l'impiego   competente   su   istanza
dell'interessato ed e' finalizzato al riconoscimento delle competenze
acquisite in ambito formale, non formale ed informale. 
  2. Il procedimento di cui al comma  1,  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali e degli  standard  definiti  dal  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali  e  degli  standard  minimi  di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze,  a
norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92),
si realizza attraverso: 
    a) l'individuazione delle competenze, finalizzata a ricostruire e
identificare le competenze che il soggetto ha acquisito attraverso il
documento di supporto alla messa  in  trasparenza,  di  cui  all'art.
66-septies, comma 2; 
    b) la validazione delle  competenze,  che  consente  al  soggetto
interessato  di   ottenere   il   riconoscimento   delle   competenze
individuate attraverso il rilascio del documento di  validazione,  di
cui all'art. 66-septies, comma 3, sulla base  del  documento  di  cui
alla lettera a), di  altra  documentazione  presentata  dal  soggetto
interessato e di un colloquio di valutazione tecnica. 
  3. Il centro per l'impiego, per l'erogazione dei servizi, di cui al
comma 2, nomina il responsabile  del  processo  di  individuazione  e
validazione delle competenze e si avvale del supporto delle  seguenti
figure professionali: 
    a)  per   l'individuazione   delle   competenze,   di   operatori
qualificati a svolgere la  funzione  di  accompagnamento  e  supporto
all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, che hanno
i requisiti professionali stabiliti con  deliberazione  della  Giunta
regionale; 
    b)  per  la  validazione  delle  competenze,  di   un   operatore
qualificato a svolgere la funzione di pianificazione e  realizzazione
delle  attivita'   valutative   per   gli   aspetti   procedurali   e
metodologici,  inserito  nell'elenco  regionale  degli   esperti   di
valutazione degli apprendimenti e delle competenze  di  cui  all'art.
66-decies, comma 7, e di  un  operatore  qualificato  a  svolgere  la
funzione di realizzazione delle attivita' valutative per gli  aspetti
di contenuto curricolare e professionale, inserito nell'elenco  degli
esperti di settore di cui all'art. 66-decies, comma 5. 
  4.  L'Agenzia  regionale  toscana  per  l'impiego  (ARTI)  promuove
accordi  con  l'Ufficio  scolastico  regionale  affinche'  i   centri
provinciali per l'educazione degli adulti  supportino  i  centri  per
l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo. 
  5. L'ARTI puo' altresi' promuovere accordi  di  collaborazione  con
gli  enti  bilaterali  per  supportare   i   centri   per   l'impiego
nell'erogazione  dei  servizi  di  cui  al  presente  articolo,   con
particolare riferimento ai processi di individuazione  e  validazione
delle competenze dei lavoratori dei settori  economici  di  interesse
degli stessi enti bilaterali. 
 
                           Art. 66-septies 
              Esiti del procedimento di individuazione 
                   e validazione delle competenze 
 
  1. L'esito del procedimento di individuazione  delle competenze  e'
registrato  nel  libretto  formativo  di  cui  all'articolo   66-bis,
riportando i seguenti elementi minimi: 
    a) anagrafica del richiedente; 
    b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non  formale
e informale svolte; 
    c)  competenze  che  possono  essere  oggetto  di  validazione  e
relative evidenze a supporto; 
    d) nominativo del responsabile del processo di  individuazione  e
di validazione delle competenze. 
  2. La registrazione di cui al comma 1 ha  valore  di  documento  di
supporto alla messa in  trasparenza  delle  competenze  acquisite  ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 13/2013. 
  3. L'esito del procedimento  di  validazione  delle  competenze  e'
registrato  nel  libretto  formativo  di  cui  all'articolo   66-bis,
riportando i seguenti elementi minimi: 
    a)  caratteristiche  essenziali  delle  esperienze   oggetto   di
validazione; 
    b) unita' di competenze in riferimento alle quali  le  esperienze
ricostruite sono state validate; 
    c) modalita' di valutazione; 
    d) nominativo del responsabile del processo di  individuazione  e
di validazione delle competenze. 
  4.  Al  soggetto  interessato  e'  rilasciato   un   documento   di
validazione  per  accedere  alla  procedura   di   certificazione. Il
documento di validazione riporta, oltre agli elementi registrati  sul
libretto foimativo ai sensi  del  comma  3,  gli  ulteriori  standard
minimi di attestazione definiti dall'art. 6 del  decreto  legislativo
n. 13/2013. 
 
                           Art. 66-octies 
                  Dichiarazione degli apprendimenti 
 
  1.   Gli   organismi   formativi    accreditati,    su    richiesta
dell'interessato, rilasciano la dichiarazione degli  apprendimenti  a
seguito di: 
    a) percorsi di formazione formale per i  quali  non  e'  prevista
l'attivazione di un processo di certificazione; 
    b) percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di
qualifica  professionale  o  di  certificato  di  competenze,  se  il
percorso  non  si  conclude  con  il  rilascio  della  certificazione
prevista, ivi  compresi  i  casi  di  abbandono  del  percorso  senza
raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza. 
  2. La dichiarazione degli apprendimenti e'  spendibile  all'interno
del sistema di formazione e istruzione professionale  per  l'ingresso
in altri percorsi fomiativi. 
 
                           Art. 66-nonies 
                   Certificazione delle competenze 
 
  1.  Il  procedimento  di   certificazione   delle   competenze   e'
finalizzato al riconoscimento formale delle competenze gia'  validate
ai sensi dell'art. 66-sexies o di quelle acquisite dalla  persona  al
termine del percorso formativo ed e'  attivato,  rispettivamente,  su
richiesta del  soggetto  interessato  o  dell'organismo  formativo  a
conclusione del percorso formativo. 
  2. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude con un esame,  che
comprende almeno una  prova  prestazionale  e  un  colloquio  tecnico
davanti alla commissione di cui all'art. 66-decies, per  il  rilascio
da parte della Regione di uno dei seguenti certificati: 
    a)  un  attestato  di  qualifica  professionale  comprovante   il
possesso delle conoscenze e abilita' di tutte le unita' di competenze
caratterizzanti la figura professionale di riferimento; 
    b) un certificato delle competenze relativo  a  singole  aree  di
attivita' corrispondenti ad unita' di competenze contenute in  una  o
piu' figure professionali. 
  3. Se la qualifica  e'  conseguita  in  esito  ad  un  percorso  di
istruzione e formazione tecnica  superiore  (IFTS)  di  cui  all'art.
14-bis, comma 2, lettera a) della  legge  regionale  n.  32/2002,  le
prove di valutazione finale si articolano  secondo  le  modalita'  di
svolgimento e i criteri di' valutazione  stabiliti  dalla  disciplina
statale in materia. 
  4. Fatto salvo quanto previsto al  comma  3,  la  Giunta  regionale
definisce con deliberazione appositi standard  per  la  realizzazione
dell'esame di certificazione delle competenze con riferimento: 
    a) alla valutazfone delle unita' di competenze; 
    b) al rispetto delle regole di trasparenza  per  la  formulazione
degli attestati e delle certificazioni; 
    c) al superamento di un approccio di  genere  stereotipato  delle
professionalita'. 
  5.  Per  la  certificazione  che  fa   seguito   al   percorso   di
individuazione e validazione delle competenze,  la  deliberazione  di
cui al comma 4 definisce anche: 
    a) il numero massimo di candidati esterni  che  possono  accedere
all'esame previsto in esito ad un percorso formativo; 
    b) le modalita' per la realizzazione e svolgimento di  specifiche
sessioni di esame che la Regione puo' organizzare,  anche  attraverso
specifici accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con  gli  enti
bilaterali, in coerenza con le competenze previste  dalla  rispettiva
normativa di riferimento, per i soggetti  che  non  possono  accedere
all'esame ai sensi della  lettera  a),  richiedendo  agli  stessi  un
contributo  alle  spese  di   organizzazione   nell'importo   massimo
stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui  all'art.
66-ter, comma 5. 
 
                           Art. 66-decies 
     Commissione d'esame per la certificazione delle competenze 
 
  1. Il dirigente della  competente  stnittura  regionale  nomina  la
commissione d'esame  per  il  rilascio  dell'attestato  di  qualifica
professionale o del certificato di competenze. 
  2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica  profe  ssionale  la
commissione e' composta da: 
    a) un presidente; 
    b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti  di  settore
di cui al comma 5; 
    c)  un  componente  iscritto   nell'elenco   degli   esperti   di
valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7. 
  3. Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione e'
composta da: 
    a) un presidente; 
    b) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore di
cui al comma 5; 
    c)  un  componente  iscritto   nell'elenco   degli   esperti   di
valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7. 
  4. I presidenti delle commissioni, di cui ai commi 2, lettera a)  e
3,  lettera  a)  sono  individuati  dal  dirigente  della   struttura
regionale competente tra i dipendenti dell'amministrazione regionale.
I presidenti possono altresi' essere individuati tra il personale  di
altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza  da  non
piu' di cinque anni, oppure tra  gli  esperti  di  valutazione  degli
apprendimenti e delle competenze, individuati ai sensi del comma 7. 
  5. I componenti di cui ai commi, 2, lettera b) e 3, lettera b) sono
individuati dal dirigente della struttura  regionale  competente,  in
base  al  settore  economico  e  alla  figura  professionale  cui  il
certificato fa riferimento fra gli iscritti nell'elenco degli esperti
di settore, istituito con modalita' stabilite con deliberazione della
Giunta  regionale.  Per  l'accesso  a  tale  elenco   e'   necessaria
l'esperienza  maturata  di  almeno  cinque  anni,  svolta  anche  non
continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o piu' settori  tra
quelli individuati per la classificazione delle figure professionali. 
  6. Nel caso di mancanza di disponibilita'  di  nominativi  iscritti
negli elenchi di cui al comma 5, la  designazione  degli  esperti  e'
effettuata dalle organizzazioni  rappresentative  delle  imprese  del
settore  interessato  e  dalle  organizzazioni  rappresentative   dei
lavoratori. 
  7. I componenti di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c)  sono
individuati tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione
degli  apprendimenti  e  delle  competenze  istituito  con  modalita'
stabilite con deliberazione della Giunta regionale e  sono  designati
dai seguenti soggetti: 
    a)  dall'organismo  formativo,  se  la  commissione  d'esame   e'
nominata in esito ad un percorso formativo; 
    b) dal dirigente della  struttura  regionale  competente,  se  la
commissione d'esame e' nominata per le specifiche sessioni  di  esame
di cui all'art. 66-nonies, comma 5, lettera b). 
  8. Nel caso di  motivata  impossibilita'  da  parte  dell'organismo
formativo a designare l'esperto di valutazione degli apprendimenti  e
delle competenze ai  sensi  del  comma  7,  lettera  a),  l'organismo
formativo individua il componente della commissione tra il  personale
che ha partecipato alla  realizzazione  del  percorso  formativo,  ad
eccezione  di   coloro   che   hanno   svolto   unicamente   funzioni
amministrative. 
  9. Gli esperti di settore, di cui ai  commi  2,  lettera  b)  e  3,
lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti,  di  cui
ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c): 
    a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un
incarico  di  presidio  della  funzione  di  direzione,  di  gestione
amministrativa e finanziaria, di amministrazione o  di  coordinamento
nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in  esito  ad  un
percorso erogato da un organismo formativo; 
    b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione
e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto  in  esito
ad un procedimento di certificazione  delle  competenze  attivato  ai
sensi dell'articolo 6-nonies. 
  10. Ciascun soggetto  abilitato  a  designare  i  componenti  della
commissione designa i relativi supplenti. 
  11. La commissione e' regolarmente costituita in presenza di  tutti
i componenti. 
  12. Nel caso in cui l'esame a conclusione  del  percorso  formativo
sia sostenuto anche da un numero limitato di  candidati  esterni,  ai
sensi dell'art. 66-nonies, comma 5, lettera a), i  candidati  esterni
sono esaminati dalla medesima commissione che esamina i candidati  in
esito al percorso formativo. 
 
                          Art. 66-undecies 
                 Oneri per lo svolgimento dell'esame 
 
  1. L'indennita' da corrispondere ai  componenti  della  commissione
d'esame di  cui  all'art.  66-decies  e'  determinata  con  atto  del
dirigente della  competente  stratura  regionale,  tenuto  conto  dei
seguenti criteri: 
    a) numero dei candidati; 
    b) numero di unita' di competenze da certificare; 
    c) livello della qualifica. 
  2. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di  cui  all'art.
66-decies sono sostenuti: 
    a) dall'organismo  attuatore  dell'intervento  formativo  qualora
l'esame per la  certificazione  riguardi  candidati  provenienti  dal
percorso formativo o candidati esterni  inseriti  nella  sessione  di
esame ai sensi dell'art. 66-nonies, comma 5, lettera a); 
    b) dalla Regione per le sessioni di esame  organizzate  ai  sensi
dell'art. 66-nonies, comma 5, lettera b). 
 
                             Sezione III 
                    Dichiarazione di cquipollenza 
 
                          Art. 66-duodecies 
                    Dichiarazione di equipollenza 
 
  1. Fino alla completa  definizione  del  repertorio  nazionale  dei
titoli  di   istruzione   e   formazione   e   delle   qualificazioni
professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.  13/2013,
i titoli rilasciati da altre regioni nell'ambito  del  sistema  della
formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto  del
dirigente della struttura  regionale  competente,  sulla  base  della
documentazione presentata dal soggetto interessato,  previa  verifica
della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici  previsti
dai profili professionali del repertorio regionale. 
  2. In difetto di riconoscimento, le  competenze  acquisite  tramite
percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono  crediti
formativi in ingresso, secondo le modalita' e le procedure  stabilite
dal presente regolamento. 
  3. Il dirigente della struttura regionale  competente,  sulla  base
della  documentazione  presentata  dal  soggetto  interessato,   puo'
dichiarare l'equipollenza di titoli, gia' rilasciati dalla Regione  e
dalle  province,  per  i  quali  e'  necessaria  la  verifica   della
corrispondenza dei percorsi e  dei  contenuti  didattici  con  quelli
relativi  alle   figure   professionali   presenti   nel   repertorio
regionale.».