Art. 4 
 
               Soggetti non tenuti all'accreditamento. 
            Modifiche all'art. 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. Dopo la lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  69  del  d.p.g.r.
47/R/2003 e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis)  gli  istituti  scolastici  e  i  cenni   provinciali   per
l'educazione  degli  adulti  che,  previo  accordo  con  la  Regione,
svolgono attivita'  di  supporto  tecnico  e  amministrativo  per  la
realizzazione e lo svolgimento  dell'esame  di  certificazione  delle
competenze.».