Art. 4 Soggetti non tenuti all'accreditamento. Modifiche all'art. 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' aggiunta la seguente: «g-bis) gli istituti scolastici e i cenni provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attivita' di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze.».